La Nota n. 4314 della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicata il 18 maggio 2020 risponde ai seguenti due quesiti:
- in sede di registrazione dell’atto costitutivo di una Organizzazione di volontariato, l’imposta di registro è dovuta?
- una Aps che ha la qualifica di Onlus, per effetto della modifica dello statuto a seguito dell’adeguamento alla normativa del Codice del Terzo settore, perde immediatamente la qualifica di Onlus e le conseguenti agevolazioni fiscali?
Con riferimento al primo quesito il Ministero dà una risposta in linea con l’orientamento consolidato degli ultimi anni ossia che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato sono esenti dalla imposta di registro. L’articolo 82 comma 3 del Codice del Terzo settore prevede l’esenzione della imposta di registro sia per l’atto costitutivo sia per gli atti connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato e quindi anche per la registrazione dei verbali di assemblea degli associati che modificano lo statuto al fine di adeguarlo alla normativa del Codice del Terzo settore. Si è posto il dubbio se l’esenzione spettasse nonostante l’iscrizione al Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo settore) non fosse ancora avvenuta sia nell’ipotesi che il registro non sia ancora stato formato (condizione attuale) sia nell’ipotesi che l’ente si costituisca e chieda l’iscrizione nel registro (condizione a regime nel momento in cui il registro è operativo). Il Ministero conferma la risposta affermativa e la motivazione risiede nel fatto che già la prima formulazione dell’art. 82 del D.Lgs. 117/2017 fu corretta in tal senso dall’articolo 26 comma 1 del D.Lgs. 105/2018 il quale volle ripristinare l’esenzione della imposta di registro già presente per le organizzazioni di volontariato all’articolo 8 comma 1 della Legge 266/91.
Con riferimento al secondo chiarimento il Ministero risponde che la qualifica di Onlus viene mantenuta fino a quando non si perfeziona l’iscrizione al Registro Unico del Terzo settore determinando in questo modo l’avvenuta trasformazione della Associazione di Promozione Sociale (Aps) in Ente del Terzo Settore (Ets).
Il chiarimento del Ministero è importante perché la preoccupazione dell’ente risiede nel fatto che:
- attualmente l’ente è una Aps iscritta nel registro tenuto ai sensi dell’art. 7 della legge 383/2000 ed è in possesso della qualifica di Onlus. In quanto tale, beneficia (e fa beneficiare ai suoi donatori) delle agevolazioni spettanti alle Onlus;
- affinchè l’ente sia conforme alla normativa Ets, ai sensi dell’articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo Settore deve provvedere all’adeguamento del proprio statuto. L’adeguamento si rende necessario perché nel momento in cui sarà attivo il Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)le Aps trasmigreranno automaticamente dal registro nel quale oggi sono iscritte al nuovo registro (Runts)e, se lo statuto è a norma, l’ente verrà ad assumere la qualifica di Ets;
- nelle more di questo passaggio, questo adeguamento comporta l’incompatibilità del nuovo statuto con la normativa Onlus e la conseguente perdita della qualifica di Onlus che a cascata genera l’obbligo di devoluzione del patrimonio dell’ente. Il quesito è proprio questo: per effetto della modifica dello statuto l’ente perde immediatamente la qualifica di Onlus e di conseguenza ha l’obbligo di devoluzione del proprio patrimonio?
Il Ministero risponde di no e lo motiva così: l’articolo 101 comma 8 del Codice del Terzo settore prevede che la perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), per la devoluzione del patrimonio, non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente. E questo vale in quanto ai sensi dell’art. 101 comma 3, nel periodo transitorio, da parte degli ETS si intende soddisfatto il requisito dell’iscrizione al RUNTS attraverso l’iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore che in questo caso è il registro delle Associazioni di Promozione Sociale.
Solo quando, ai sensi dell’art. 54 del Codice del Terzo Settore, a seguito della trasmigrazione dell’ente dal Registro Aps al RUNTS quest’ultimo effettuerà le verifiche del caso per accertare la sussistenza dei requisiti per la sua iscrizione e, nonostante le richieste di operare le eventuali correzioni richieste allo statuto, l’ente non vi ottemperasse, quest’ultimo verrebbe ad essere un ente non commerciale sia privo della qualifica di Ets, perché non in possesso dei requisiti, sia privo anche della qualifica di Onlus, in quanto il Registro Aps non sarebbe più in vigore. L’ente in quel caso sarà obbligato a devolvere il proprio patrimonio ma tale obbligo sarà non per l’intero patrimonio dell’ente ma solo per la parte di esso che si è incrementata in seguito alla qualifica di Onlus della quale ha legittimamente avuto il possesso.