Un soggetto che svolge la propria attività in regime forfetario ha posto due quesiti all'Agenzia delle Entrate, tenuto conto che nel corso del 2020 verranno effettuati nel condominio ove detiene l'immobile di sua proprietà dei lavori rientranti nell'agevolazione sismabonus.
L'amministrazione finanziaria, con la pubblicazione della Risposta n. 224 ha risposto ad entrambi i quesiti.
Il primo quesito è il seguente: l'istante, avendo aderito al regime forfetario, può cedere all'impresa che effettuerà i lavori il credito corrispondente alla detrazione teoricamente spettante, generato sulla base delle spese sostenute relative agli interventi di riduzione del rischio sismico?
La risposta è positiva; l'amministrazione finanziaria ha, infatti, stabilito che "l'istituto della cessione, infatti, è finalizzato ad incentivare l'effettuazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente. In tal senso, l'opzione può essere esercitata anche dai contribuenti che, come nel caso dell'Istante, aderiscono al predetto regime forfetario i quali, possono, in linea di principio, scomputare le detrazioni dall'imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo."
Il secondo quesito è il seguente: qual'è la corretta modalità di pagamento all'impresa esecutrice dei lavori, alla quale verrà ceduto il credito, tenuto conto che è intenzione dell'istante utilizzare la cessione del credito a parziale pagamento del corrispettivo?
Sul tema, l'Agenzia delle Entrate concorda con quanto proposto dall'istante, ossia di effettuare al condominio un versamento pari alla differenza generata tra le spese imputate in base alla ripartizione assembleare e l'ammontare delle detrazione spettante. Il pagamento al fornitore verrà effettuato direttamente dal condominio mediante bonifico bancario.
La fattura dovrà essere emessa per l'intero corrispettivo, importo pagato con la cessione del credito compreso, oppure potrà riportare un importo inferiore, come nel caso prospettato dall'istante, ossia la cessione del credito a favore dei fornitori a parziale pagamento del corrispettivo.
Si ricorda che...
Il Sismabonus è stato introdotto con il Dl 63/2013, così come convertito nella Legge 90/2013. E' stata successivamente introdotta dal legislatore la possibilità di optare, in alternativa alla detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito (istituti di credito ed intermediari esclusi).
In ultima istanza è intervenuto il Dl Rilancio (convertito nella Legge 77/2020) che ha elevato la percentuale di detrazioni spettanti (110%) ed introdotto una nuova possibilità di opzione: l'art. 121, stabilisce, inoltre, che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per i predetti interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo medesimo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.