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Detrazione Iva ridotta per i veicoli aziendali concessi gratuitamente in uso promiscuo ai dipendenti

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Detrazione Iva ridotta per i veicoli aziendali concessi gratuitamente in uso promiscuo ai dipendenti

mercoledì, 30 dicembre 2020

è esclusa la possibilità di detrarre integralmente l’IVA relativa ai veicoli assegnati ai dipendenti, mediante autofatturazione, quale autoconsumo, dell’uso privato degli stessi.

Si tratta del chiarimento fornito dalla risposta all’interpello n. 631 del 29 dicembre 2020, con la quale l’Agenzia delle Entrate è ritornata ad occuparsi dei limiti della detrazione dell’IVA relativa ai costi di acquisto e di impiego dei veicoli aziendali concessi gratuitamente in uso promiscuo al personale dipendente.

Le autovetture sono concesse ai dipendenti tassando l’utilizzo “privato” a titolo di fringe benefit, determinato ai sensi dell’art. 51, comma 4, del TUIR.

Tenuto conto che i veicoli sono messi a disposizione dei dipendenti senza pagamento di un corrispettivo specifico da parte del personale dipendente, la società non può esercitare la detrazione integrale dell’IVA relativa alle spese di acquisto e di impiego degli stessi.

Come, infatti, precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la risoluzione n. 6 del 20 febbraio 2008, l’utilizzo promiscuo dei veicoli aziendali può beneficiare della detrazione totale, in luogo di quella forfetizzata nella misura del 40% prevista dall’art. 19-bis1, comma 1, lett. c) e d), del D.P.R. n. 633/1972, a condizione che l’uso per fini personali dell’autovettura configuri una prestazione di servizi imponibile resa dall’azienda al personale dipendente.

All’Agenzia delle Entrate è stato chiesto se sia possibile operare la detrazione integrale dell’IVA relativa ai costi di acquisto e di impiego dei veicoli concessi in uso promiscuo al personale dipendente, tramite autofatturazione dell’imposta calcolata sull’intero importo del fringe benefit convenzionalmente determinato e tassato in busta paga.

Premesso che la detrazione nella misura del 40%, prevista per i “veicoli stradali a motore”, non opera per i veicoli che formino oggetto dell’attività propria dell’impresa, siano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione o che siano impiegati dagli agenti e rappresentanti di commercio, la citata risoluzione n. 6/DPF/2008 ha chiarito che è possibile esercitare la detrazione integrale dell’imposta anche nell’ipotesi in cui i veicoli siano assegnati in uso promiscuo al personale dipendente in presenza di addebito a carico del lavoratore del corrispettivo relativo all’uso privato del veicolo. In tal caso, infatti, l’utilizzo del veicolo può considerarsi integralmente inerente all’attività d’impresa, stante la configurabilità di una prestazione di servizi resa dal datore di lavoro in favore del proprio dipendente dietro corrispettivo.

Nella risposta n. 631/E/2020, è stato tuttavia escluso che tale eccezione possa applicarsi nel caso prospettato, riguardante l’assegnazione delle autovetture aziendali in uso promiscuo ai dipendenti, in quanto l’impiego dei veicoli in questione non configura un’operazione rilevante ai fini IVA, in assenza di un corrispettivo specifico addebitato al personale dipendente per l’utilizzo dei veicoli.

Di conseguenza, deve ritenersi esclusa la possibilità di detrarre integralmente l’IVA relativa ai veicoli assegnati ai dipendenti, mediante autofatturazione, quale autoconsumo, dell’uso privato degli stessi, ai sensi dell’art. 3, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.

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