Il Superbonus per le spese relative ad interventi di consolidamento statico o di riduzione del rischio sismico degli edifici, spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" (cfr anche Circolare n. 24/E del 2020).
Tale articolo 3, comma 1, lett. d) è stato modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b, n. 2 del DL 16 luglio 2020, n. 76 e, a seguito delle modifiche, rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia «gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana (...)».
Risposta n. 11 del 7 gennaio 2021
Con la Risposta n. 11 del 7 gennaio 2021, dunque, l’Agenzia delle Entrate esprime parere favorevole al quesito posto dall’Istante, che intende demolire e ricostruire la propria abitazione, attualmente di classe energetica G e, per rispettare le distanze dai confini e per sfruttare al meglio la bioclimatica (classe energetica A4). Nell’intervento prospettato, l'unità immobiliare viene spostata di sedime e presenterà una volumetria maggiore, per adeguamento antisismico e per esigenze personali della propria famiglia.
Nel confermare che, a seguito della modifica normativa riguardante l'articolo 3, comma 1, lett. d) DPR 380/2001, gli interventi di demolizione e ricostruzione esposti sono ricompresi nella "ristrutturazione edilizia", anche se non viene rispettata la sagoma e il sedime originari dell'edificio demolito, e anche se l'intervento prevede un incremento volumetrico consentito dalle disposizioni normative urbanistiche o dagli strumenti urbanistici comunali, l’Agenzia delle Entrate ricorda altresì detta qualificazione inerente le opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali.
Risposta n. 17 del 7 gennaio 2021
E’ possibile beneficiare del superbonus per interventi antisismici riguardanti un'unità accatastata alla categoria catastale C/2 ed un fabbricato collabente accatastato come F/2 (l’intervento prospettato consiste nella demolizione e ricostruzione dell'unità C/2 e parte dell'unità F/2, al fine di realizzare un unico immobile di categoria A/3, con volumetria inferiore alla somma delle due unità immobiliari esistenti prima degli interventi).
L’Agenzia delle Entrate ricorda che le detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti") in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.
Inoltre, sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.
Ai fini dell'individuazione dei limiti di spesa, nel caso in cui gli interventi comportino l'accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.