L'articolo 121 del DL 34/2020 (“Rilancio”) stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici), ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura);
- per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Rispetto al passato, la disposizione normativa contenuta nell’articolo 121 consente espressamente la cessione del credito d'imposta (corrispondente alla detrazione spettante) nei confronti «di altri soggetti», ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari «senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione» (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 30/2020, paragrafo 5.1.3).
Con la risposta n. 369 del 24.5.2021, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, per quanto attiene il trattamento ai fini dell'IVA, la cessione dei crediti in denaro può dar luogo ad operazioni di natura finanziaria, rientranti nel campo di applicazione dell'IVA tra le operazioni esenti di cui all'articolo10, primo comma, n. 1) del DPR n. 633 del 1972 o ad operazioni di natura non finanziaria, escluse dal campo applicativo dell'IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a) del predetto decreto.
In linea generale, quando l'operazione di cessione del credito abbia finalità di finanziamento, l'operazione rientra tra quelle esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 1, DPR 633/1972 (cfr. risoluzione n. 139/E del 17 novembre 2004 e n. 32 dell'11 marzo 2011): in dettaglio, secondo l’Agenzia delle Entrate, la cessione dei crediti d'imposta di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (c.d. "Ecobonus") e di cui all'art. 16 del DL 63/2013 (c.d."Sismabonus"), se effettuata tra le parti dietro corrispettivo, ha finalità e natura finanziaria, rientrando, agli effetti dell'IVA, tra le operazioni esenti, ai sensi dell'art. 10, primo comma, n.1) del DPR 633/1972.
Tali cessioni dei crediti, inoltre, non sono soggette ad alcun obbligo di certificazione, tenendo conto dell’articolo 22, comma 1, n.6 DPR 633/1972, dell’articolo 2, c. 1, lett. n) DPR 696/1996 e dell’art. 1, c.1 lett. a) DM 10.5.2019. Il cessionario ha comunque la facoltà di fatturare, anche a richiesta della controparte, l'operazione in esenzione ai sensi dell'art.10, primo comma, n. 1) del DPR 633/1972, indicando nella stessa l'ammontare del corrispettivo pattuito nell'accordo contrattuale per la cessione.
Infine, ai fini dell'imposta di registro, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, trattandosi di cessione di un credito di imposta, essa è riconducibile alla disciplina recata per gli atti per i quali non sussiste l'obbligo di chiedere la registrazione, in base all'articolo 5 della Tabella allegata al TUR, relativa ad "atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute".