L’Accr 1° marzo 2024 ha modificato la disciplina del preavviso di licenziamento e di dimissioni per i lavoratori del settore Alimentari (Industria).
Preavviso di licenziamento e di dimissioni
L’accordo di rinnovo 1° marzo 2024 si applica alle imprese che svolgono in forma industriale le seguenti attività:
- lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne, macellazione e lavorazione delle specie avicole e salumi
- lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
- lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi e loro derivati (IV e V gamma)
- produzione di oli e grassi vegetali e animali, margarina, farina di semi oleosi, sanse disoleate
- industria lattiero-casearia, ivi inclusi il trattamento igienico e la conservazione del latte, nonché la produzione di gelati e altri derivati
- lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei, risiera
- produzione di prodotti da forno e farinacei, pastificazione
- produzione di altri prodotti alimentari, ivi inclusa la produzione di zucchero, cacao, cioccolato, caramelle e confetterie, pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati), thè, caffè e succedanei del caffè e altri preparati per infusi, spezie e condimenti, alimenti confezionati deperibili, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti alimentari specializzati, preparati omogeneizzati e della prima infanzia, alimenti dietetici e integratori, estratti e succhi di carne, estratti alimentari, preparati per minestre e brodi, minestre e brodi e prodotti affini, lievito, miele, estratti per liquori, prodotti surgelati
- produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali, da allevamento e da compagnia
- industria delle bevande, ivi incluse la produzione, distillazione, rettifica, miscelatura e imbottigliamento di alcolici, vini da uve, sidro e altri vini a base di frutta, vini speciali, liquori, alcoli in genere, acqueviti, spiriti, sciroppi, aceti, altre bevande fermentate non distillate, birra, malto, bibite analcoliche, acque minerali naturali e acque di sorgente e altre acque in bottiglia.
Nell’accordo in esame è previsto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso salvo il caso di cui all'art. 70.
La Parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei previsti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del comma 1 di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi, per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno essere comunicati per iscritto.
(Per Assobirra e settore Macellazione e lavorazione specie avicole vedi pagine seguenti).
Livelli di appartenenza
I. Impiegati
Per gli impiegati che hanno superato il periodo di prova, i termini di preavviso per il caso di licenziamento sono stabiliti come segue:
Livelli di appartenenza |
Anzianità di servizio |
||
Inferiore a 3 anni compiuti |
Superiore a 3 anni compiuti e inferiore a 7 anni compiuti |
Superiore a 7 anni compiuti |
|
Giorni di calendario |
|||
1º Super e 1º |
90 |
120 |
150 |
2º |
40 |
60 |
90 |
3º e 3º A |
30 |
45 |
60 |
Altri |
20 |
40 |
50 |
Per il caso di dimissioni i termini anzidetti sono ridotti alla metà.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
II. Intermedi
Per gli intermedi che hanno superato il periodo di prova, i termini di preavviso sono stabiliti come segue:
Livelli di appartenenza |
Anzianità di servizio |
||
Inferiore a 4 anni compiuti |
Superiore a 4 anni compiuti e inferiore a 7 anni compiuti |
Superiore a 7 anni compiuti |
|
Giorni di calendario |
|||
2º |
30 |
55 |
70 |
3ºA |
15 |
30 |
45 |
III. Operai
Il licenziamento dell'operaio non in prova o le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana, con un preavviso di:
- giorni 6 12 di calendario, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a 4 anni compiuti;
- giorni 12 20 di calendario, per gli operai con anzianità ininterrotta oltre i 4 anni compiuti.
Nota a verbale per l'industria della birra e del malto
I. Impiegati
Per gli impiegati che hanno superato il periodo di prova, i termini di preavviso per il caso di licenziamento sono stabiliti come segue:
Livelli di appartenenza |
Anzianità di servizio |
||
Inferiore a 3 anni compiuti |
Superiore a 3 anni compiuti e inferiore a 7 anni compiuti |
Superiore a 7 anni compiuti |
|
Giorni di calendario Mesi |
|||
1º Super e 1º |
90 |
120 |
150 |
2º |
55 |
75 |
105 |
3º e 3º A |
40 |
50 |
75 |
Altri |
30 |
45 |
60 |
Per il caso di dimissioni i termini anzidetti sono ridotti della metà
II. Intermedi
Per gli intermedi che hanno superato il periodo di prova, i termini di preavviso sono stabiliti come segue:
Livelli di appartenenza |
Anzianità di servizio |
||
Inferiore a 3 anni compiuti |
Superiore a 3 anni compiuti e inferiore a 6 9 anni compiuti |
Superiore a 6 anni compiuti |
|
Giorni di calendario |
|||
2º |
40 |
55 |
70 |
3º A |
15 |
50 |
45 |
III. Operai
Il licenziamento dell'operaio non in prova o le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana, con un preavviso di:
- giorni 12 (96 ore) per gli operai con anzianità ininterrotta fino a 4 anni compiuti;
- giorni 20 (160 ore) per gli operai con anzianità ininterrotta oltre i 4 anni compiuti.