E’ considerato responsabile dei difetti del prodotto, il fornitore che, pur non essendo produttore, appone il suo marchio o segno distintivo sul prodotto stesso.
E’ questa la conclusione a cui è giunta la Corte di giustizia dell’Unione Europea in un caso presentato ai giudici dell’Unione dalla nostra Corte di Cassazione.
La questione verte sulla corretta interpretazione della nozione di “produttore” e, più in dettaglio, sulla “persona che si presenta come produttore” contenuta nella direttiva 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
Sul tema, la Corte europea ha precisato che rientra in quest’ultima definizione, il fornitore di un prodotto che non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma utilizzi un marchio o segno distintivo che coincide, da un lato, con il nome di detto fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore.
In tali circostanze, esso è considerato responsabile per i difetti del veicolo.
Il caso
Il proprietario di un veicolo, dopo aver subito un incidente automobilistico per mancata apertura dell’airbag, aveva citato in giudizio l’azienda produttrice tedesca e il distributore italiano per ottenere dagli stessi il risarcimento del danno da prodotto difettoso.
Il giudice di merito aveva dichiarato la responsabilità extracontrattuale del distributore italiano per il difetto di fabbricazione dell’airbag in dotazione del veicolo in questione.
Il distributore interponeva appello avverso la decisione di prime cure.
I giudici d’appello respingevano però il ricorso, confermando la responsabilità del distributore, ritenendo che quest’ultimo fosse responsabile al medesimo titolo, del produttore.
Contro tale decisione, il distributore ha proposto ricorso in Cassazione. Gli ermellini hanno sospeso il giudizio, nutrendo dubbi sulla corretta interpretazione dell’espressione «apponendo il proprio nome», contenuta nella direttiva n. 85/374, esattamente all’articolo 3 paragrafo 1.
La Cassazione si è chiesta, in sostanza, se la responsabilità del produttore estesa al fornitore si limiti al caso in cui il fornitore apponga nel concreto il suo nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, con l’intenzione di sfruttare una confusione tra la sua identità e quella del produttore, oppure se l’estensione della responsabilità possa essere fatta valere anche nel caso in cui vi sia una semplice coincidenza dei dati identificativi, come è accaduto nel caso di specie, laddove il nome del produttore tedesco coincideva comunque con il distributore italiano.
Decisione della Corte
La Corte rammenta, nella sua pronuncia, che il fine della direttiva 85/374 è quello di fornire regole uniformi a livello europeo sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Pertanto, l’elenco di soggetti menzionati dalla direttiva contro i quali un consumatore ha il diritto di intentare un’azione giudiziaria, in base al regime di responsabilità per danno da prodotto difettoso deve essere considerato tassativo.
Se, infatti, l’articolo 1 della direttiva 85/374, designa, in linea di principio, il produttore come primo soggetto responsabile per i danni causati dai suoi prodotti difettosi, l’articolo 3 della stessa direttiva indica anche altri soggetti chiamati ad assumersi la responsabilità in tali circostanze e, in dettaglio, menziona coloro che hanno partecipato ai processi di fabbricazione e di commercializzazione del prodotto in questione. Nella specie, designa, da un lato, il soggetto che è almeno parzialmente coinvolto nel processo di fabbricazione del prodotto interessato e, dall’altro, colui che si presenta come produttore, apponendo su tale prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.
Stante quanto riporta la direttiva, la partecipazione di un soggetto che si presenta come produttore al processo di fabbricazione del prodotto, non è necessaria affinché quest’ultimo sia qualificato come «produttore».
Nel caso di specie, il distributore italiano che non fabbrica veicoli, ma si limita ad acquistarli da un fabbricante, può rientrare in questa stessa qualificazione se si presenta come «produttore», avendo apposto sul veicolo in questione il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.
Infatti, con tale apposizione, non fa altro che presentarsi come produttore, dando così l’impressione di essere coinvolto nel processo di produzione o di assumerne la responsabilità.
Nel caso specifico, sebbene il distributore non avesse apposto materialmente il proprio marchio o segno distintivo sul prodotto difettoso, tuttavia, il segno del produttore e del distributore coincidevano.
Alla luce di tale circostanza, la Corte ha pertanto esaminato la questione seguente questione: se il fatto che il marchio del fabbricante, apposto nel corso del processo di fabbricazione sull’automobile in questione e corrispondente al nome del fabbricante di quest’ultimo, sia identico al nome del distributore, possa ritenersi sufficiente affinché quest’ultimo possa essere qualificato come «persona che si presenta come produttore», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374.
Sul punto i giudici europei hanno chiarito che quando un soggetto fornisce un prodotto, è indifferente che abbia materialmente apposto esso stesso il suo nome, marchio o altro segno distintivo su tale prodotto o che il suo nome contenga la menzione apposta dal fabbricante e che corrisponde al nome di quest’ultimo. Infatti, in entrambe le circostanze, il fornitore sfrutta la coincidenza tra la menzione di cui trattasi e la propria denominazione sociale per presentarsi al consumatore come responsabile della qualità del prodotto e produrre in tal modo nel consumatore la medesima fiducia che egli nutrirebbe se il prodotto fosse venduto direttamente dal suo produttore. In entrambi i casi tale soggetto deve essere considerato una persona che «si presenta come produttore», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374.
La nozione di «persona che si presenta come produttore», spiegano i giudici, non può riguardare esclusivamente il soggetto che ha materialmente apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto.
Decidere diversamente, comporterebbe il dover circoscrivere la portata della nozione di «produttore», alla quale il legislatore dell’Unione ha scelto di dare un’accezione estesa, e rischiare in tal modo di incidere negativamente sulla tutela del consumatore, il quale deve poter scegliere liberamente di chiedere il risarcimento integrale del danno che ha subito al produttore o alla persona che si presenti come tale.
In particolare, il fornitore di un prodotto «si presenta come produttore», quando il nome di tale fornitore o un elemento distintivo di quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome del fabbricante e, dall’altro, con il nome, il marchio o un altro segno distintivo usato sul prodotto da quest’ultimo.
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374, dunque, il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una «persona che si presenta come produttore» di detto prodotto, anche quando tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma il marchio che il produttore ha applicato su quest’ultimo sia identico, da un lato, al nome di tale fornitore o ad un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, al nome del produttore.