La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25653 del 15 ottobre 2018, ha affermato che, ai fini IVA, il momento impositivo della prestazione pubblicitaria remunerata con il diritto al cd. “cambio merce”, ossia alla futura cessione di beni o alla futura prestazione di servizi da parte del committente, che s’inquadra nel novero delle operazioni permutative, coincide con l’effettuazione della prestazione pubblicitaria, la quale, costituendo a sua volta il corrispettivo anticipato del “cambio merce”, determina al contempo l’imponibilità anche di questa prestazione, purché ne sia già noto l’oggetto alle parti.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte si riferisce ad una concessionaria di pubblicità che ha venduto spazi pubblicitari in cambio dell’impegno dei committenti di cedere beni (capi di abbigliamento) o prestare servizi (pacchetti turistici).
La controversia è sorta in merito al momento in cui le operazioni reciprocamente convenute debbano intendersi rilevanti agli effetti dell’IVA.
Nella sentenza in commento, è stato ritenuto che la prestazione pubblicitaria si considera effettuata nel momento in cui è resa, determinando al contempo l’effettuazione della controprestazione, cioè della cessione o della prestazione, sempreché sia già noto il bene o servizio.
I giudici di legittimità, nel raggiungere questa conclusione, hanno rovesciato la decisione d’appello, secondo cui le operazioni reciprocamente pattuite dalle parti assumerebbero rilevanza impositiva nel momento in cui il bene o servizio che costituisce l’oggetto del “cambio merce” viene scelto.
L’imponibilità al momento di effettuazione della prestazione pubblicitaria trova fondamento nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8059/2016, successivamente ribadita dall’ordinanza n. 29371/2017, in cui si afferma – alla luce della normativa comunitaria – tra “fatto generatore dell'imposta”, da cui scaturisce l’obbligazione tributaria, ed “esigibilità”, intesa come attitudine dell’imposta ad essere pretesa dall’Erario.
Il fatto generatore, di norma, coincide con l’esigibilità, pur essendo ontologicamente distinto, identificandosi in realtà con il materiale espletamento dell’operazione, al quale è “agganciata” l’insorgenza del presupposto impositivo.
Nel contempo, l’esecuzione della prestazione pubblicitaria, oltre a determinarne l’imponibilità, funge altresì da adempimento del corrispettivo previsto per la futura cessione o la prestazione che i committenti si sono impegnati a eseguire. Affinché, in tal caso, l’imposta possa diventare esigibile, occorre, peraltro, che tutti gli elementi qualificanti del “fatto generatore”, vale a dire la futura cessione o prestazione, siano già noti alle parti e, in particolare, che, nel momento di effettuazione della prestazione pubblicitaria, i beni e servizi siano specificamente individuati. In difetto, le relative operazioni non saranno immediatamente imponibili, ma lo diventeranno non appena le cessioni o le prestazioni saranno eseguite.