La lavoratrice domestica (colf) e l’assistente (badante) possono essere licenziate anche solo verbalmente. Non è necessaria una comunicazione scritta, come è invece prescritto per le altre attività lavorative. La conferma viene dalla Corte di cassazione che con Ord. n. 23766/2018 ha stabilito quanto aveva già affermato la Corte di appello di Reggio Calabria a proposito di un rapporto di lavoro degli anni 2009-2013 terminato bruscamente senza contestazioni scritte.
In questi casi nel lavoro domestico il licenziamento non è discriminatorio. E perciò l’interessata non può chiedere la reintegrazione sul posto di lavoro o il pagamento di una penale. Bene, ma tutto ciò non deve far credere che il datore di lavoro possa fare quello che vuole. C’è infatti l’art. 39 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro domestico che impone alle parti di risolvere (più o meno amichevolmente non interessa) il rapporto rispettando i termini del preavviso. In parole povere, cessa il rapporto ma solo dopo che sia passato qualche giorno dalla prima comunicazione (orale o scritta).
I giorni di preavviso sono diversi a seconda dell’orario settimanale e dell’anzianità di lavoro della colf/badante:
- se l’orario settimanale è inferiore a 25 ore, il preavviso è formato dai famosi 8 giorni, che però diventano 15 se la persona da più di due anni sta presso lo stesso datore di lavoro;
- se l’orario settimanale è di almeno 25 ore, il preavviso sale a 15 giorni, che diventano 30 se l’anzianità di lavoro supera i cinque anni.
Stesso discorso, ma rovesciato, nei casi in cui sia la lavoratrice a dare le dimissioni da un rapporto superiore alle 25 ore settimanali: stavolta però i termini sopra indicati sono ridotti a metà.
Chi non rispetta queste regole deve pagare alla parte che se ne va l’indennità di mancato o insufficiente preavviso, pari alla retribuzione relativa al periodo non concesso. Ma non è dovuto il preavviso se il licenziamento nasce da una giusta causa che non consente di proseguire il lavoro anche per un solo giorno.
La lavoratrice può in ogni caso chiedere una dichiarazione scritta che attesti l’avvenuto licenziamento. In questa ipotesi il datore di lavoro, di fronte alla richiesta della controparte messa per iscritto, non può sottrarsi alla rivendicazione e deve attestare quanto richiesto.
I familiari che coabitano (come risulta dallo stato di famiglia) con il datore di lavoro deceduto sono obbligati a pagare i crediti vantati dalla colf/badante fino al momento del decesso: buste paga, quote di tredicesima e ferie maturate, trattamento di fine rapporto e contributi INPS.