L’indennizzo INPS (fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia) ai commercianti che chiudono bottega e riconsegnano le autorizzazioni comunali e si cancellano dal registro delle imprese è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Il pagamento dell’indennizzo (nel 2019 pari a 513,01 euro al mese) termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l’attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario deve comunicare all’INPS la ripresa dell’attività entro 30 giorni dal suo verificarsi. L’indennizzo è invece compatibile con altri trattamenti pensionistici di cui il richiedente è titolare, sia diretti sia indiretti, come ad esempio la pensione anticipata, l’assegno di invalidità, la pensione di inabilità.
Attenzione, l’indennità è riconosciuta anche se l’interessato ha già ottenuto la liquidazione della pensione anticipata o ha comunque raggiunto il requisito contributivo nella gestione commercianti utile per la liquidazione della prestazione. L’unica differenza, in questa ipotesi, è che non viene più accreditata la contribuzione figurativa (che per legge è utile per raggiungere il diritto a pensione, ma non per incrementare la misura di essa) in quanto l’interessato ha già perfezionato il diritto a pensione.
Nel caso in cui il diritto alla pensione anticipata viene raggiunto mentre si riscuote l’indennizzo, e proprio perché vengono utilizzati i contributi figurativi riconosciuti durante il periodo dell’indennizzo, l’ex commerciante potrà avere in contemporanea la pensione e in contemporanea l’indennizzo fino al mese di compimento dell’età pensionabile.