Con decreto direttoriale del 23 giugno 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato le modalità di presentazione delle domande per fruire delle agevolazioni per l’acquisto di macchinari innovativi.
Il decreto in esame dà attuazione ad un altro decreto, quello del 30 ottobre 2019, con cui il MISE aveva previsto misure a sostegno di investimenti innovativi nelle Regioni meno sviluppate, finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI coerentemente con il piano Impresa 4.0, nonché a favorire la loro transizione verso il paradigma dell'economia circolare. Con l’art. 3 comma 2 del decreto ministeriale del 2019 citato, il Ministero aveva stabilito che con decreto direttoriale sarebbe stata definita la procedura per accedere alla suddetta misura di agevolazione che avrebbe dovuto prevedere l’apertura di due sportelli agevolativi.
La misura, per cui sono stati stanziati complessivamente 265 milioni di euro, si rivolge dunque a PMI e a professionisti aventi sede nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia ed ha l’obiettivo di sostenere la competitività e la trasformazione tecnologica dei sistemi produttivi nei territori interessati, mediante l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature innovative.
L’agevolazione è finanziata dal Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR; le risorse saranno messe a disposizione, come indicato dal decreto del 30 ottobre 2019, attraverso l’apertura di due distinti sportelli, a ciascuno dei quali sarà destinata la somma di euro 132.500.000,00.
Il compito di gestire la procedura ed effettuare le valutazioni delle istanze è demandato ad Invitalia.
L’odierno decreto definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande relative al primo sportello, mentre, sarà un successivo decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico a regolare i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sul secondo sportello agevolativo, tenuto conto del fatto che, come indicato dall’art. 8 del decreto del MISE 30 ottobre 2019, il termine per la presentazione delle domande a valere sul secondo sportello, non può essere antecedente a 180 giorni dalla chiusura del primo sportello agevolativo.
Primo sportello bando macchinari innovativi: Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande potranno essere presentate da PMI o liberi professionisti ovvero reti d’impresa [soggetto proponente; nel caso di reti d’impresa fino ad un massimo di sei co-proponenti] esclusivamente attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Nuovo bando Macchinari innovativi” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 30 luglio 2020.
Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell’ambito dello sportello agevolativo regolato dal provvedimento in esame. La presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni da parte di una rete preclude ai soggetti richiedenti [singoli componenti la rete] individuati nella medesima istanza di presentare domanda in forma autonoma.
L’istanza e la documentazione da allegare
Per accedere alla misura, il soggetto proponente dovrà compilare la domanda di agevolazione redatta secondo gli schemi riportati negli allegati al decreto: Allegato 1 per PMI e professionisti; allegato 2 per reti d’impresa.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- piano di investimento redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 3 al decreto;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati contabili utili per il calcolo della solidità economico-finanziaria del soggetto richiedente, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 4 al decreto. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante del soggetto richiedente, o dell’eventuale delegato, e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell’albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La dichiarazione attesta, inoltre, che le spese connesse al programma di investimento sono ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria;
- le dichiarazioni, rese secondo gli schemi disponibili nell’apposita sezione “Nuovo bando Macchinari innovativi” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- nel caso in cui il soggetto richiedente sia associato o collegato, il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, redatto secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, utilizzando il “Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali” disponibile nella sezione “Nuovo bando Macchinari innovativi” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it);
- eventuali preventivi dettagliati relativi alle spese da sostenere, indicanti puntualmente i beni oggetto di agevolazione e le relative caratteristiche tecniche. A tale scopo, i preventivi devono riportare, oltre alla data di rilascio, anche la descrizione e il costo del bene oggetto di investimento, il regime IVA applicato, la firma e il timbro del fornitore e l’attestazione che la fornitura potrà avvenire nei termini previsti per la realizzazione del programma indicati all’articolo 5, comma 6, lettere d) ed e), del decreto del 30 ottobre 2019. I preventivi allegati alla domanda di accesso alle agevolazioni concorrono, qualora ritenuti adeguati dal Ministero nell’ambito dell’attività di valutazione dell’istanza, alla definizione del punteggio inerente l’indicatore riferito alla fattibilità tecnica del programma di investimento.
Se l’istanza di accesso alle agevolazioni è presentata dalla rete, tutta la documentazione allegata alla domanda deve essere presentata da ciascun soggetto co-proponente che realizza i programmi di investimento, assieme alla dichiarazione relativa al possesso, da parte degli stessi co-proponenti, dei requisiti di accesso previsti dal decreto del 30 ottobre 2019, nonché alla indicazione delle caratteristiche del singolo programma di investimento da agevolare da rilasciare sulla base dello schema di cui all’allegato n. 5 al decreto.
L’istante per accedere alla procedura informatica dovrà identificarsi e autenticarsi tramite Carta nazionale dei servizi; l’accesso è riservato al rappresentante legale della PMI o della rete dotata di soggettività giuridica, come risultante dal relativo certificato camerale, ovvero al libero professionista. I suddetti soggetti, previo accesso alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi, possono comunque conferire ad altri soggetti delegati il potere di rappresentanza per la presentazione delle domande di accesso all’agevolazione.
Per le reti non dotate di soggettività giuridica ovvero per le PMI non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi soggetti e previa verifica dei poteri di firma in capo all’Organo comune della rete, ovvero al legale rappresentante della PMI. A tale fine, è necessario inviare esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), a partire dalle ore 10.00 del 14 luglio 2020, una specifica richiesta alla PEC nuovobando.macchinarinnovativi@pec.mise.gov.it, indicando nell’oggetto “Nuovo bando Macchinari Innovativi–richiesta accreditamento alla procedura informatica”, corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione dello stesso soggetto proponente, del suo rappresentante e dell’eventuale delegato alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta.
La domanda di accesso alle agevolazioni e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dai soggetti indicati dalla procedura informatica, pena l’improcedibilità della stessa. Per la rete d’impresa tutti i soggetti co-proponenti devono firmare digitalmente domanda e allegati.
I soggetti interessati potranno compilare la domanda relativa al primo dei due sportelli, già a partire dalle ore 10.00 del 23 luglio 2020, mentre l’invio della domanda sarà possibile dalle ore 10.00 del 30 luglio 2020. In tale seconda fase, il soggetto dovrà accedere alla procedura, inserire il codice di riferimento della domanda rilasciato in sede di compilazione e inviare la domanda. Le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione. Si intendono irricevibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla procedura informatica.
Le domande di accesso alle agevolazioni sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione.
Ai fini della concessione dell’agevolazione, il Ministero valuterà:
- la capacità di rimborso del finanziamento agevolato da parte del soggetto richiedente secondo i criteri meglio definiti nel decreto in esame; in dettaglio, verranno prese in considerazione: la copertura finanziaria delle immobilizzazioni; la copertura degli oneri finanziari; l’indipendenza finanziaria, l’incidenza della gestione sul fatturato; la qualità della proposta in termini di fattibilità tecnica, proposta progettuale, sostenibilità economica dell’investimento;
- la completezza della documentazione presentata e dei requisiti di ammissibilità;
- il programma di investimento sulla base dei criteri di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto del 30 ottobre.
Erogazione delle agevolazioni
Le agevolazioni saranno erogate a seguito della presentazione di richieste da parte dei soggetti beneficiari, avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento.
La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, mentre la richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse entro e non oltre 90 giorni dalla data di ultimazione dell’investimento.
Le agevolazioni potranno essere erogate sulla base di titoli di spesa quietanzati o anche non quietanzati, secondo le diverse modalità indicate nel decreto e attraverso l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario, anche non dedicato, nel caso di fatture quietanzate, vincolato, nel diverso caso di fatture non quietanzate.
La scelta della modalità di erogazione, che non potrà essere modificata nel corso della realizzazione del programma di investimento, dovrà essere comunicata contestualmente alla presentazione della prima richiesta di erogazione in cui il soggetto beneficiario ha indicato il conto corrente utilizzato.