Nello schema del mandato senza rappresentanza, il riaddebito al mandante delle spese anticipate dal mandatario assume la stessa natura delle spese sostenute da quest’ultimo, con la conseguenza che, per gli oneri retributivi e previdenziali anticipati dal mandatario in esecuzione dei contratti di somministrazione di lavoro temporaneo, il riaddebito non deve essere assoggettato ad IVA in applicazione dell’art. 26-bis della L. n. 196 del 1997.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 7 del 19 giugno 2020, in merito alla portata dell’art. 26-bis della L. n. 196/1997, secondo cui i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere all’impresa fornitrice degli stessi, da quest’ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile IVA.
Secondo l’Agenzia, tale disposizione si applica anche nell’ambito del rapporto di mandato senza rappresentanza per la somministrazione di lavoro temporaneo in favore di altro soggetto che si fa carico di rimborsare alla controparte i costi sostenuti, con l’effetto – ai fini dell’IVA – che il riaddebito degli oneri retributivi e previdenziali per il personale con contratto di somministrazione a tempo determinato non è soggetto ad imposta.
L’art. 3, comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 dispone, infatti, che le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
Di conseguenza, le prestazioni convenzionalmente rese o ricevute tra il mandante e il mandatario e tra il mandatario ed il terzo (e viceversa) mantengono la medesima natura e, ad esse, si applica lo stesso regime impositivo collegato alla qualifica oggettiva della prestazione.
Nel caso di specie, ciò significa, come innanzi esposto, che il rimborso degli oneri retributivi e previdenziali anticipati dal mandatario per il personale con contratto di somministrazione a tempo determinato è escluso da IVA.
L’Agenzia non ha fatto alcuna considerazione sugli effetti della sentenza resa dalla Corte di giustizia nella causa C-94/19 dell’11 marzo 2019, che considera illegittima sul piano comunitario la previsione dell’art. 8, comma 35, della L. n. 67/1988, che esclude da IVA il mero rimborso dei costi del personale distaccato.
Il principio espresso dalla Corte si riflette anche sulla disciplina IVA delle forme di impiego del lavoro similari al distacco, come le somministrazioni di manodopera, con la conseguente illegittimità del citato art. 26-bis della L. n. 196/1997.
Tuttavia, l’esigenza di tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti impone di ritenere che la sentenza avrà effetto nell’ordinamento nazionale solo dopo che saranno modificati gli artt. 8, comma 35, della L. n. 67/1988 e 26-bis della L. n. 196/1997.