Con la risposta ad interpello 17 agosto 2020, n. 266, l’Agenzia delle Entrate revoca la risposta n. 263/2020, fornendo chiarimenti in tema di procedure esecutive immobiliari promosse da terzi, in cui è intervenuto l'Agente della riscossione, nel caso in cui il debitore abbia aderito alla definizione agevolata dei carichi sospesi.
Il caso
Un contribuente è sottoposto a procedura esecutiva immobiliare azionata da una banca e in cui è intervenuta l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’istante ha chiesto la conversione del credito e la rateizzazione del debito dovuto all’Agente della riscossione. Le rate previste sono state tutte regolarmente versate fino a quando il contribuente ha aderito alla c.d. rottamazione-ter (art. 3 D.L. n. 119/2018). L’istanza riguardava, in particolare, i crediti residui relativi al pignoramento e, nello specifico, le cartelle in pagamento ad aprile e a luglio 2020.
L’istante fa presente che la richiesta di definizione agevolata è stata accolta dalla Riscossione, che ha quantificato la somma dovuta a saldo delle cartelle indicate nella richiesta, e che ha pagato tutte le rate previste. Nonostante ciò, anziché dichiarare estinto il proprio intervento, la Riscossione, a febbraio 2020, ha stimato il proprio credito da rottamazione-ter, indicando un importo superiore a quello dichiarato al contribuente.
Per l’effetto, l’istante chiede se, in base all’art. 3, comma 13, lett. b), del D.L. n. 119/2018, con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata siano estinte le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non sia andato a buon fine il primo incanto e sia stata disposta l’assegnazione e l’aggiudicazione del bene pignorato. Eventualità, quest’ultima, che non si è verificata nel caso di specie, in cui sono stati effettuati tutti i versamenti relativi alla conversione del credito e si è in attesa, unicamente, dell’udienza per l'assegnazione delle somme e la chiusura della procedura di pignoramento immobiliare.
Soluzione delle Entrate
L’art. 3 del D.L. n. 119/2018 ha introdotto la definizione agevolata ("Rottamazione-ter") dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, mediante pagamento dell'importo dovuto al netto delle sanzioni e degli interessi di mora.
Il debitore aveva la facoltà di manifestare all'Agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo apposita dichiarazione.
La norma richiamata, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, vieta la prosecuzione di tutte le procedure esecutive dirette, che conseguentemente si estinguono con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo, ma non contempla – sottolinea l’Agenzia - le procedure esecutive avviate da “terzi”, anche nei casi in cui in seno alla stesse, sia intervenuto l'Agente della riscossione.
In tale contesto, tuttavia, viene sostanzialmente a determinarsi una sorta di quiescenza del titolo esecutivo (ruolo/cartella/avviso esecutivo) posto a base dell'intervento nel processo esecutivo immobiliare, che, ove sopravvenuta successivamente all'intervento stesso, determina la sospensione c.d. esterna del processo quando questo dovrebbe proseguire su impulso del creditore intervenuto, che intenda avvalersi del suo titolo esecutivo.
Al creditore intervenuto viene inibito temporaneamente il compimento di quegli atti di impulso del processo esecutivo che avrebbe il diritto di compiere, anche surrogandosi al pignorante, in caso di sua rinuncia, senza, però, che ciò pregiudichi la conservazione, in capo all'Agente della riscossione che ha proposto l'intervento, del diritto di partecipare, fino al completamento del pagamento di quanto dovuto a titolo di "rottamazione-ter", alla distribuzione delle somme disponibili. Ciò, ad evitare pregiudizio per il credito oggetto dell'intervento, quale rideterminato a seguito della definizione agevolata.
L'intervento, infatti, provoca due effetti distinti: a) il diritto di concorrere alla distribuzione del ricavato e b) il diritto di partecipare all'espropriazione provocandone i singoli atti. Soltanto in quest’ultima circostanza, e cioè di effettivo compimento di atti di impulso, si realizzerebbe una forma di esercizio dell'azione esecutiva, sebbene di tipo meramente accessorio, preclusa dal pagamento della prima rata della rottamazione.
L’Agenzia delle Entrate conclude che ove la distribuzione abbia luogo prima che il debitore abbia effettuato l'integrale pagamento di tutte le somme da rottamazione (e non solo la prima rata), l'Agente della riscossione parteciperà alla distribuzione nei limiti del residuo dovuto. Il diritto dell'Agente della riscossione di partecipare alla distribuzione delle somme disponibili viene meno allorché, anteriormente alla stessa distribuzione, il debitore abbia completato il pagamento dell'importo.
La risposta all'interpello n. 266/2020 revoca la precedente e più favorevole interpretazione contenuta nell'interpello n. 263/2020, atteso che la rottamazione delle cartelle non cancella i pignoramenti presso terzi.