Il “bonus facciate” consiste nella detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano e, in particolare, al «recupero o restauro della facciata esterna» realizzati esclusivamente sulle «strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi».
La disciplina è contenuta nell’articolo 1, commi 219 – 223, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sono esposti nella circolare 14.2.2020, n. 2/E.
Sono ammessi al bonus facciate gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale".
Nel caso oggetto di interpello e della risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 287 del 28.9.2020, è prevista la sostituzione del rivestimento in mosaico delle facciate esterne di un edificio in condominio risalente agli anni '70, senza eseguire interventi di efficientamento energetico, facendo presente che, stante il tipo di rivestimento, non sono presenti parti di involucro opaco verticale intonacate e che non sarebbe possibile realizzare un intervento di isolamento termico "a cappotto" ma che potrebbe essere effettuato solo un intervento di coibentazione della facciata "tramite insufflaggio della cassavuota".
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 287 del 28.9.2020, ha ricordato che se gli interventi non rientrano nella mera pulitura e tinteggiatura della facciata, per potersi avvalere del bonus facciate occorre rispettare le prescrizioni in materia energetica. In particolare, il comma 220 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020 stabilisce che gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino il rifacimento dell'intonaco per oltre il 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare le prescrizioni in materia energetica previste per tali interventi (i requisiti indicati nel Decreto Mise 26.6.2015; i valori limite della trasmittanza termica di cui al Decreto Mise 11.3.2008, allegato B, tabella A).
Quanto al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la circolare n. 2/E/2020 in materia di bonus facciate, nella quale è stato precisato che se parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l'aspetto dell'edificio, la verifica circa il superamento del limite del 10 per cento va fatta diversamente, e cioè eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall'intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il rifacimento completo del rivestimento esterno in tessere di mosaico delle facciate lato strada rientra nel perimetro applicativo del bonus facciate, tuttavia, non sembrando rientrare nella mera pulitura e tinteggiatura della facciata, occorrerebbe rispettare le prescrizioni del decreto "requisiti minimi" e del decreto 11 marzo 2008, valutando poi se sussistono gli impedimenti tecnici che, come indicato nella circolare n. 2/E del 2020, non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l'aspetto.
Quanto all’ipotesi di eseguire la coibentazione non sulla superficie esterna ma mediante "insufflaggio della cassavuota", essendo tale intervento irrilevante dal punto di vista del decoro urbano, non potrebbe rientrare nel bonus facciate (potrebbe però beneficiare dell’ecobonus, nel rispetto dei relativi requisiti).