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Agevolazione “prima casa” e sospensione dei termini di decadenza in periodo di Covid-19

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Agevolazione “prima casa” e sospensione dei termini di decadenza in periodo di Covid-19

venerdì, 25 settembre 2020

Il soggetto che possiede una abitazione e ne acquista una nuova avvalendosi delle agevolazioni fiscali “prima casa” di cui alla Nota II-bis, in calce all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, incorre nella decadenza dalle agevolazioni in relazione al nuovo acquisto, se non vende entro l'anno l'abitazione agevolata “pre-posseduta”.

Nel caso oggetto di interpello, l’interessato era già proprietario di altro immobile e ha acquistato una nuova abitazione tramite una vendita giudiziaria, nel maggio 2019. Successivamente ha ricevuto ed accettato una proposta di acquisto del suo primo immobile, subordinata però all’ottenimento, da parte della promissaria acquirente, del mutuo bancario. Prolungandosi i tempi di ottenimento del mutuo, a causa del periodo di emergenza per Covid-19, il termine dei 12 mesi per l’alienazione del primo immobile è decorso, senza che si sia perfezionata la vendita del primo immobile.

Con la risposta n. 345 dello scorso 11 settembre, e prima di allora già con risposta n. 310 del 4 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che in base all’articolo 24 del D.L. 8.4.2020, n. 23 (cosiddetto “decreto liquidità”), "i termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998,n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020".

Chiarimenti al riguardo sono stati altresì forniti nella Circolare del 13 aprile 2020, n.9, al paragrafo 8.

La norma contenuta nel DL Liquidità, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all'emergenza epidemiologica daCOVID-19, ha disposto la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della “prima casa”. 

I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Nel caso oggetto della risposta n. 345 in commento, essendo avvenuto l’acquisto della nuova abitazione in data 16.5.2019, il termine di un anno si computa tenendo conto del periodo di sospensione e può essere così rideterminato:

  • dal 16 maggio 2019 al 22 febbraio 2020: decorsi 282 giorni;
  • dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020: sospensione;
  • dal 1° gennaio 2021 al 24 marzo 2021: compimento del termine (ulteriori 83 giorni) entro il quale deve avvenire l’alienazione dell'abitazione agevolata pre-posseduta, a pena di decadenza.
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