Non rientra nel trasferimento a terzi di diritti d’autore, compreso nel campo di applicazione della disposizione derogatoria di cui all’art. 3, comma 4, lett. a) della legge sul diritto d’autore, la licenza con cui un designer, dietro il pagamento di royalties, concede lo sfruttamento del proprio design industriale ad un’azienda, quando non è accertato che l’opera possegga di per sé valore artistico e carattere creativo e, dunque, non possa essere certamente classificata come opera d’ingegno.
Questo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 540 del 12 novembre 2020 fornita a due designer di imbarcazioni che, mediante contratto, intendevano concedere in licenza all’azienda committente e costruttrice delle imbarcazioni, lo sfruttamento del design nautico da loro stessi ideato.
A parere degli istanti, la concessione del diritto di sfruttamento del design nautico non poteva essere qualificata come prestazione di servizi ai fini Iva, rientrando invece nella deroga di cui all'art. 3, comma 4, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, in base al quale sono escluse dalla nozione di prestazione di servizi rilevante ai fini Iva le "concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori".
I designer ritenevano che le proprie opere di design industriale, essendo dotate di valore artistico e carattere creativo, potevano essere qualificate anche come opere d’ingegno e a sostegno della propria tesi, adducevano i numerosi premi ottenuti dalle proprie creazioni e i riconoscimenti ricevuti in numerosi eventi di settore.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha espresso in merito parere contrario, rammentando, nella sua pronuncia, che la disposizione di cui all’art. 3 comma 4 lett. a) della Legge sul diritto d’autore ha carattere derogatorio e come tale non è suscettibile di interpretazione estensiva, posto che secondo il principio generale, dettato dal medesimo art. 3 comma 4 «Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte» e che in base al successivo articolo 3, comma 2, n. 2), «costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti».
Pertanto, sono, in ogni caso, imponibili ai fini Iva le cessioni, concessioni, licenze e simili relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'articolo 2 della Legge sul diritto d'autore e quindi relative, nello specifico, ai disegni e alle opere dell'architettura previsti dal citato n. 5), e alle opere dell'arte cinematografica, muta o sonora previsti dal n. 6).
Perché operi la deroga di cui all’art. 3 comma 4 lett. a) della Legge n. 633/1941, anche in base a quanto chiarito nella risoluzione n. 94/E del 30 aprile 1997, è necessario, scrivono le Entrate, che le transazioni aventi ad oggetto i diritti esclusivi di utilizzazione delle opere dell'ingegno, protette ai sensi del capo I della legge sul diritto d'autore, siano realizzate dal loro autore, erede o legatario e che non abbiano finalità di promozione.
Inoltre, la Risoluzione n. 143/E del 22 novembre 2017, riferita alla nozione di "diritto d'autore su opere artistiche" contenuta nell'art. 12, paragrafo 4, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, oltre a citare i criteri che la giurisprudenza di merito considera ai fini dell’accertamento della sussistenza della tutela autorale per i prodotti dell’industrial design, ha precisato che, con riferimento alle opere di design industriale, le norme fiscali relative ai diritti d’autore possono essere applicate qualora, alla luce dei medesimi criteri, sia possibile riscontrare il carattere creativo ed il valore artistico delle opere in esame; solo in tale ipotesi, le stesse, infatti, possono essere classificate anche come opere d’ingegno ai sensi della legge sul diritto d’autore.
Nel caso di specie, sebbene fosse presente l’elemento soggettivo richiesto per l’applicazione della deroga di cui al succitato art. 3 comma 4 lett. a), ossia il fatto che la transazione si riferisca a diritti degli autori quali persone fisiche, mancava l’elemento oggettivo, ossia non risultavano, di fatto, opere protette dalla tutela autorale: né nel contratto oggetto del quesito, nè nell'istanza e nella documentazione integrativa presentata si parlava infatti di opere d’ingegno; le opere non erano state registrate nel registro pubblico generale delle opere protette o depositate ai sensi della medesima Legge sul diritto d’autore e le pattuizioni contrattuali non rimandavano ad alcuna norma sulla cessione o sulla concessione o licenza di diritti d'autore di cui alla citata Legge; nel contratto poi si ci riferiva ai diritti per la cui concessione venivano versati i relativi compensi agli istanti, utilizzando una terminologia non univoca: "diritti d'Autore e/o di Design e/o di brevetto e/o di Modello".
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, infine, le opere di design industriale in esame mancavano di per sè dei requisiti di valore artistico e del carattere creativo necessari affinchè un’opera appartenente al settore del design industriale possa essere classificata anche come opera d’ingegno ed essere così protetta dal diritto d’autore, ai sensi dell'articolo 2, n. 10) della Legge n. 633/1941; dalla documentazione progettuale allegata all’istanza, infatti, emergeva che, sebbene le opere non fossero destinate ad una produzione seriale, non era esclusa la realizzazione di più esemplari con medesimo design; la Corte di Cassazione (Sentenza del 23 marzo 2017, n. 7477 e conformi, Ordinanza della Cassazione Civile 12 gennaio 2018, n. 658, e Sentenza della Cassazione Penale, Sez. III, 22 gennaio 2018, n. 2402), ha invece ritenuto non applicabile la tutela autorale alle opere del design industriale destinate alla costruzione di più esemplari in serie.