Con le Risposte a interpelli 12 novembre 2020, nn. 542 e 544, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “4.0”, gli investimenti effettuati su veicoli limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di “macchina”.
Premessa
Si premette che l’art. 1, commi da 184 a 197, della legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020) ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l'introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi, da utilizzare esclusivamente in compensazione (c.d. "bonus investimenti 4.0").
Il "bonus investimenti 4.0" ha sostituito i precedenti benefici (costituiti dal "super ammortamento" e dall’"iper ammortamento") in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi con le caratteristiche del modello "Industria 4.0", destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato, effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Si specifica che i beni per i quali è possibile fruire del beneficio sono specificamente individuati in relazione alle caratteristiche funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «industria 4.0».
I quesiti
In particolare, il quesito posto nella risposta n. 542/2020, riguarda l’applicabilità del credito d’imposta nella misura del 40% prevista dall’art. 1, comma 189, della legge n. 160/2019 agli investimenti aventi a oggetto:
- “un parco mezzi autocompattatori: autocarri e/o semirimorchi (con motore ausiliario) targati con appositi dispositivi di carico automatizzato dei rifiuti, oltre a dispositivi per la loro compattazione, scarico e il trasporto presso i centri di raccolta e/o conferimento”;
- “un parco mezzi autospazzatrici classificati sia come autocarri che mezzi d’opera, con apposita attrezzatura per il lavaggio, aspirazione e la spazzatura delle strade urbane”.
Il quesito posto nella risposta n. 544/2020, riguarda l’applicabilità del credito d’imposta 4.0 agli investimenti concernenti “due nuovi mezzi, nello specifico n. 1 autobetoniera ed una betonpompa”. Secondo l’istante, tali mezzi sarebbero equipaggiati di quanto necessario a far rispettare la modalità “5+2” e, in quanto tali, integralmente ricompresi nell’Allegato A annesso alla legge n. 232/2016, che definisce l’ambito applicativo della disposizione della legge di Bilancio 2020 in esame.
In entrambi i quesiti si ipotizza che i beni siano riconducibili alla voce punto elenco 11 del primo gruppo di detto Allegato A, concernente: “macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)”.
Soluzione
La riconducibilità dei beni tra quelli agevolabili non può prescindere dall’accertamento di natura tecnica di sussistenza delle caratteristiche tecnologiche riferibili al paradigma 4.0, formalizzato attraverso il parere richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
Tenuto conto delle caratteristiche tecniche, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il "bonus investimenti 4.0" deve ritenersi applicabile ai suddetti beni limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di "macchina" ai sensi della c.d. "Direttiva Macchine". In particolare:
- nel caso dell’interpello n. 542, alle componenti e alle attrezzature idonee a realizzare lo specifico “lavoro” di raccolta e compattazione dei rifiuti (nel caso degli autocompattatori) ovvero di lavaggio/spazzatura delle strade (nel caso delle autospazzatrici);
- nel caso dell’interpello n. 544, al costo riferibile all’insieme delle componenti e attrezzature idonee a realizzare lo specifico “lavoro” di carico e scarico dei materiali di impiego dell’attività edilizia (calcestruzzo preconfezionato) e che, inoltre, possono completare, anche durante il loro spostamento su mezzi di trasporto, il ciclo produttivo del calcestruzzo.
A tal fine, peraltro, non è comunque di ostacolo la circostanza che tali componenti e attrezzature siano installate su di un bene che si qualifica come "veicolo", in quanto tale escluso in via di principio dalla disciplina agevolativa.
L’Agenzia ha precisato, altresì, che per il riconoscimento del beneficio l'impresa è tenuta a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono tali requisiti e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione inferiore a 300.000,00 euro, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Si precisa da ultimo che, in ogni caso, l’applicazione del credito d’imposta del 40% in questione, è comunque subordinata alla verifica in concreto del rispetto dei 5+2 requisiti obbligatori previsti dalla disciplina, da mantenere per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione.