La doppia cessione di beni con clausola FOB beneficia della non imponibilità prevista per le triangolazioni all’esportazione anche se il primo cedente è un soggetto non residente identificato ai fini IVA in Italia e il cessionario italiano/secondo cedente opera l’assemblamento dei beni ed è l’intestatario della bolletta doganale di esportazione.
Si tratta di alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 580 del 10 dicembre 2020, relativa ad una complessa fattispecie riconducibile allo schema della triangolazione all’esportazione, non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.
Il caso rappresentato coinvolge una società francese, identificata ai fini IVA in Italia, che vende ad una società italiana i beni dopo il loro assemblaggio ad opera di quest’ultima. A sua volta, la società italiana rivende i beni al proprio cliente non residente, con trasporto al di fuori dell’Unione europea curato dalla società francese.
Entrambe le cessioni sono effettuate con clausola FOB (Free On Board) e, dal punto di vista logistico, i beni sono trasportati presso un aeroporto italiano da vettori che agiscono in nome e per conto della società francese per essere stivati all’interno di un aereo cargo di proprietà del cliente extracomunitario.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, con l’applicazione della clausola FOB alle operazioni di compravendita, il requisito del trasporto dei beni al di fuori della UE da parte del primo cedente si considera soddisfatto, a nulla rilevando che i beni esportati siano stati precedentemente assemblati nel territorio nazionale dal cessionario italiano in quanto l’operazione complessivamente rappresentata è stata concepita, fin dall’origine, in vista del definitivo trasferimento dei beni all’estero.
La prima cessione, anche se effettuata da un soggetto non stabilito in Italia, beneficia del regime di non imponibilità, essendo a tal fine sufficiente che il cedente sia identificato ai fini IVA nel territorio nazionale, anche per avvalersi del beneficio riconosciuto agli esportatori abituali. A questo riguardo, l’Agenzia ha, pertanto, confermato che la cessione posta in essere dalla società francese, non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 concorre alla determinazione dello status di esportatore abituale e alla formazione del plafond per l’acquisto di beni e servizi senza applicazione dell’IVA. In capo alla società italiana, invece, la rivendita dei beni al cliente extracomunitario dà luogo ad un doppio plafond, “vincolato” per l’importo corrispondente al prezzo dei beni acquistati dalla società francese e “libero” per l’importo corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita al cliente extracomunitario e il prezzo di acquisto pagato alla società francese.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, escluso che la prima cessione, tra la società francese e quella italiana, sia soggetta al meccanismo del reverse charge cd. “esterno”, di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, applicabile esclusivamente alle operazioni imponibili e non a quelle che si qualificano come non imponibili.
Ai fini, inoltre, della qualificazione di tale cessione come non imponibile in base all’art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, è irrilevante il soggetto che, agli effetti doganali, si considera esportatore e al quale è, quindi, intestata la bolletta doganale di esportazione.
La norma da ultima citata dà rilevanza esclusiva al trasporti dei beni al di fuori della UE da parte del cedente o da terzi per suo conto, con la conseguenza che, nel caso di specie, la prima cessione beneficia della non imponibilità anche se è il cessionario italiano che, ai fini doganali, si considera esportatore. Nello specifico, il beneficio in esame presuppone che i beni siano messi a bordo dell’aereo dalla società francese, indipendentemente dalla circostanza che la bolletta doganale di esportazione sia intestata alla società italiana.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, ai fini della prova dell’avvenuta esportazione nell’ambito dello schema della triangolazione, il cessionario italiano può avvalersi del messaggio elettronico “risultati di uscita” registrato nel sistema informativo doganale AIDA, mentre per il cedente francese assume rilevanza il visto doganale sulla fattura emessa nei confronti del cessionario italiano, integrato con la menzione dell’uscita dei beni dal territorio comunitario; in alternativa a tale integrazione, è richiesta la copia della bolletta doganale di esportazione intestata al cessionario contenente il riferimento alla triangolazione, unitamente alla stampa del messaggio di uscita.