Il contribuente non può ricorrere alla remissione in bonis per avvalersi della misura agevolativa del patent box per i tre periodi d’imposta precedenti al 2019, se non possiede i requisiti sostanziali fissati dalla disciplina di riferimento, come indicati nella Circolare delle Entrate n. 28/E del 2020.
Questo, in sostanza, è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 27 dell’8 gennaio 2021 fornita ad un contribuente, il quale riteneva di potersi avvalere, per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018, dell’agevolazione patent box secondo la procedura di autoliquidazione di cui all’art. 4 del Decreto legge 30 aprile 2019 (cosiddetto Decreto Crescita), per il caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili, pur non avendo presentato istanza di ruling e senza aver esercitato l’opzione.
Secondo il contribuente, la mera presentazione di una richiesta di analisi di benchmark dallo stesso inoltrata all’Amministrazione finanziaria, poteva assimilarsi all’esercizio dell’opzione patent box, pertanto, a parer suo, per sanare il mancato esercizio dell’opzione, sarebbe stato sufficiente ricorrere alla procedura della remissione in bonis.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha precisato che il Regime di autoliquidazione OD, introdotto dall’art. 4 del Decreto Crescita, che sostituisce l’accordo di ruling obbligatorio con l’Amministrazione Finanziaria, consente al contribuente di autoliquidare il beneficio in dichiarazione, purchè lo stesso predisponga il set informativo richiesto dalla disciplina (circolare del 20 ottobre 2020, n. 28/E), ma lo stesso regime si applica, ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 art. 4 del medesimo Decreto Crescita, a partire dall’anno d’imposta 2019. Si esclude, dunque, la possibilità di avvalersi del regime di autoliquidazione per periodi d’imposta precedenti.
Come chiarito dalla circolare 28/E del 2020, tuttavia, il regime di autoliquidazione può essere utilizzato per i periodi precedenti solo a due condizioni:
- rinuncia alle procedure di patent box;
- esimente sanzionatoria per esercizi antecedenti al Decreto Crescita.
Ciò posto, una mera richiesta di benchmark trasmessa all’Amministrazione finanziaria, non può essere assimilata all’ipotesi di rinuncia alle procedure di patent box, pertanto, risulta che il contribuente istante non abbia esercitato la relativa opzione, ai sensi dell’art. 1 comma 37 legge di bilancio 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190); nel caso di specie, nemmeno può parlarsi di esimente sanzionatoria per esercizi antecedenti al Decreto Crescita, in quanto, trattandosi di utilizzo diretto dei beni immateriali, sulla base della disciplina previgente, non è possibile procedere ad alcuna autoliquidazione del beneficio.
In definitiva, l’istante non può fruire in alcun modo della disciplina agevolativa del patent box per i periodi d’imposta 2016, 2017, 2018, non potendo applicarsi al caso in esame, il regime della remissione in bonis, in quanto mancano i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa di riferimento.