Con la Risposta a interpello 19 gennaio 2021, n. 46, l’Agenzia delle Entrate risolve il dubbio di un’associazione riguardante il regime fiscale dei contributi erogati per sostenere il settore della cultura, a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19.
L’interpello
Nell’interpello in esame, un’associazione (che gestisce i diritti degli artisti ed esecutori musicali) ha chiesto chiarimenti sul corretto trattamento fiscale cui sottoporre i contributi previsti dall’art. 90 del decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020), contenente misure urgenti a favore della cultura.
In particolare, l’istante chiede se le somme percepite dagli artisti in virtù della citata disposizione siano da sottoporre a ritenuta alla fonte e, quindi, imponibili ai fini IRPEF, in quanto configurabili come proventi ricevuti in sostituzione di redditi, secondo le ipotesi dell’art. 6, comma 2, TUIR (il quale prevede che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti).
Per l’associazione si tratta di contributi esenti da imposte, perché non rientranti in nessuno dei casi indicati da quest’ultima disposizione.
La normativa
In base alla disciplina in materia di protezione del diritto d’autore (arti. 71-octies, comma 3-bis, legge n. 633/1941), la SIAE destina la quota pari al 10% dei compensi annualmente incassati per la “riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi (c.d. “copia privata”) a finanziare progetti elaborati da giovani artisti e dalle scuole.
In considerazione delle ricadute economiche negative per il settore dello spettacolo a seguito dell’emergenza Covid-19, l’art. 90 del D.L. n. 18/2020 ha tuttavia previsto che tale quota, riferita ai compensi incassati nell’anno 2019, fosse utilizzata per finanziare un contributo di sostegno in favore degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore.
Con decreto del MIBACT del 30 aprile 2020 sono stati definiti i requisiti per l’accesso al beneficio ed è stata stabilita la ripartizione delle risorse disponibili per il finanziamento dei contributi:
- il 50 %, pari a euro 6.768.000, destinato agli autori;
- il 45 %, pari a euro 6.091.200, destinato agli artisti interpreti ed esecutori;
- il 5%, pari a euro 676.800, destinato ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva (“mandatari”).
La norma richiamata non disciplina specificamente, a differenza di altri contributi Covid, il trattamento fiscale applicabile a tale beneficio.
Tuttavia, con l’art. 10-bis del D.L. n. 137/2020 (decreto “Ristori”), convertito in legge n. 176/2020, è stata prevista la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza Covid-19.
Per effetto di tale disposizione, il legislatore ha quindi riconoscere a tutti i contributi erogati per l'emergenza epidemiologica Covid-19, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici (art. 27 del D.L. Cura Italia e art. 25 D.L. n. 34/2020, c.d. decreto Rilancio).
La soluzione delle Entrate
In conclusione, secondo l’Agenzia delle Entrate, in base all’art. 10-bis del decreto Ristori, i contributi per il sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore, erogati ai sensi del decreto “Cura Italia”, in fase di erogazione non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF e, conseguentemente, non sono imponibili nei confronti dei percettori.