Con la Risposta a interpello 22 gennaio 2021, n. 55, l’Agenzia delle Entrate indica il termine di decadenza per i dipendenti che devono chiedere il rimborso delle ritenute subite in più rispetto a quelle dovute.
L’interpello
Nell’interpello in esame, un Ministero rappresenta che l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'indennità descritta in una precedente risposta concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50% del suo ammontare, ex art. 51, comma 6, del TUIR.
Di conseguenza, sulla base delle richieste pervenute dai dipendenti, l’Ente ha proceduto con le necessarie attività per consentire al personale interessato il rimborso della maggiore IRPEF versata per i periodi di imposta 2018 e 2019.
Le richieste adesso vengono avanzate anche con riferimento ai periodi d'imposta 2017 e 2016.
Pertanto, l’istante chiede di conoscere se la decorrenza del termine decadenziale di 48 mesi per la formulazione, da parte dei dipendenti interessati, dell'istanza di rimborso, decorra da ogni singola mensilità stipendiale, ovvero possa avere a riferimento il complessivo periodo di imposta dell'anno 2016.
La normativa
In base all’art. 1 del D.P.R. n. 602/1973, le imposte sui redditi sono riscosse mediante ritenuta diretta o versamenti diretti.
Per l’art. 2 (Riscossione per ritenuta diretta), “Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato”.
Ai sensi dell'art. 29 (“Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato”) del D.P.R. n. 600/1973, le amministrazioni dello Stato che corrispondono le somme e i valori di cui all'art. 23, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'IRPEF dovuta dai percipienti. Tale modalità di riscossione, diversamente dal "versamento diretto", non comporta, in ragione della coincidenza tra il soggetto tenuto ad operare la ritenuta e il soggetto creditore del tributo, il materiale versamento all'Erario delle ritenute operate sulle somme erogate.
L’art. 37 (Rimborso di ritenute dirette), del D.P.R. n. 602/1973, prevede al comma 1 che il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all’Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo il rimborso.
Con riferimento al rimborso dei versamenti diretti, ai sensi dell’art. 38, il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.
La soluzione delle Entrate
Secondo l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 13676/2014; n. 11602/2016) l’unico criterio che consente di individuare la decorrenza del termine è rappresentato dall’esistenza o meno dell’obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato.
Pertanto, posto che la diversa modalità di riscossione (ritenuta diretta o versamento diretto) non può in alcun modo costituire un presupposto per una diversa decorrenza del termine di 48 mesi, ad essere dirimente è la debenza delle somme dovute a titolo di acconto e non la modalità mediante in cui la ritenuta è operata.
In conclusione, il dies a quo per la decorrenza del termine coincide con quello in cui la ritenuta è stata operata, considerato che, già al momento dell’erogazione dell’indennità di cui trattasi, l’obbligazione tributaria era certa e la parziale sua imponibilità legittimava il contribuente alla presentazione dell’istanza di rimborso ai sensi del riferito art. 37 D.P.R. n. 602/1973.