Nei vari commi dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 (Legge n.178/2020) sono disseminati, in ordine sparso, benefici, costituiti da stanziamenti di fondi e agevolazioni fiscali, a sostegno dello Sport italiano.
In tema di risorse, preliminarmente segnaliamo che il comma 561 del citato articolo 1 prevede l’istituzione di un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021, “al fine di potenziare l’attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l’esercizio fisico”. Come stabilito dal successivo comma 562, un decreto dell’autorità di governo competente in materia di sport individuerà i criteri di gestione delle risorse del menzionato fondo.
Per quel che concerne gli eventi sportivi, in considerazione del favorevole impatto turistico, sociale e di gettito per l’erario statale, il comma 563 prevede per l’anno 2021, in relazione ai campionati Europei di nuoto Roma 2022, lo stanziamento di 4 milioni di euro destinati alla Federazione Italiana Nuoto che potrà avvalersi di un comitato organizzatore.
Tali risorse, finalizzate al supporto delle attività organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale (in particolare nella Regione Lazio e nella città metropolitana di Roma capitale) saranno altresì destinate all’eliminazione delle barriere architettoniche per favorire la partecipazione all’evento di atleti paralimpici.
Con il comma 564 sono state autorizzate risorse per le attività di pianificazione e organizzazione dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, destinate al comitato organizzatore. In tale ambito sono stati stanziati 1 milione e cinquecentomila euro per ciascun anno del periodo 2021, 2022, 2023.
A beneficio dei Giochi olimpici invernali e dei Giochi paralimpici invernali del 2026, con i commi 773-774, è stata autorizzata, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 45 milioni di euro per il 2021, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per le opere connesse agli impianti sportivi di tali eventi che avranno luogo nelle regioni Lombardia e Veneto e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli interventi oggetto di finanziamento e il relativo riparto saranno individuati con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo Sport, di concerto con il MEF, previa intesa con gli enti territorialmente interessati.
Nell’ambito delle competenze di “Sport e Salute S.p.A.”, tale società è stata inserita - mediante l’integrazione dell’art. 67, 1° comma, lett. m), del TUIR (DPR n.917/1986) che disciplina i redditi diversi - tra i soggetti che, come il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e gli altri enti di promozione sportiva, sono autorizzati a erogare le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
In virtù dell’intervenuta integrazione operata dal comma 1121 della legge di bilancio 2021, tali indennità e compensi erogati da “Sport e Salute S.p.A.”, ai sensi dell’art. 69, 2° comma, del TUIR, non concorreranno a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro.