Il tax credit vacanze o bonus vacanze è stato istituito con il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e poteva essere richiesto dei nuclei familiari con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore a 40.000 euro entro il 31 dicembre 2020 per pagare i servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, agriturismi e bed&breakfast.
Grazie al Decreto Legge n. 73/2021, il suddetto bonus è stato esteso anche al pagamento dei servizi offerti dalle agenzie di viaggi e tour operator.
Il decreto cosiddetto “Milleproroghe” (decreto legge n. 183/2020, convertito con la legge n.21 del 26 febbraio 2021) ha concesso solo a chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, la possibilità di utilizzarlo sino al 31 dicembre 2021.
Cosa è il bonus vacanze 2021
Il tax credit vacanze, riconosciuto per il periodo d’imposta 2020 e 2021, consiste sostanzialmente in uno sconto sul prezzo dei servizi forniti dalle strutture ricettive e da agenzie di viaggio e tour operator nella misura massima di:
- 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone
- 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
- 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Può essere fruito da un solo componente del nucleo familiare, anche se soggetto diverso da chi ne ha fatto richiesta.
E’ possibile che il bonus sia utilizzato per una vacanza a cui prendono parte tutti i componenti della famiglia oppure a cui partecipano solo alcuni componenti, anche se tra di essi non è incluso il soggetto che ha fatto richiesta del bonus.
L’agevolazione, in dettaglio, consiste in uno sconto sull’importo dovuto al fornitore del servizio turistico per l’80%, per il restante 20%, spetta nella forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 o 2021 (in base all’anno in cui è stato utilizzato), presentata dal soggetto che nel nucleo familiare ha beneficiato dello sconto, dunque, dal soggetto a cui è intestata la fattura/ricevuta o altro documento commerciale emesso dal fornitore.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’eventuale parte della detrazione incapiente nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.
Il bonus può essere utilizzato solo presso le strutture ricettive che hanno aderito all’iniziativa, deve essere speso in un’unica soluzione e utilizzato verso un’unica struttura turistica (o un’unica agenzia viaggi o tour operator).
Qualora il corrispettivo dovuto al fornitore del servizio sia inferiore al bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non può essere più utilizzato.
Il fornitore dei servizi potrà recuperare lo sconto sul prezzo sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 potendo eventualmente cederlo a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.
Il credito d'imposta che non viene ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
Per ottenere il bonus vacanze è necessario dotarsi di un’identità digitale (SPID o CIE) e aver installato ed effettuato l’accesso all’applicazione IO.
Chi può fruire del bonus vacanza 2021
Possono beneficiare dell’agevolazione i nuclei familiari con ISEE non superiore a 40000 euro.
Per calcolare il proprio ISEE occorre presentare all’Inps, in modalità digitale dal sito dell’istituto o presentandosi ad un CAF, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
Il bonus non può essere frazionato e le spese sostenute devono essere documentate da fattura o altro documento commerciale oppure, per il solo anno 2020, scontrino/ricevuta fiscale, nei quali deve essere riportato il codice fiscale del componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus.
La legge n. 126/2020 ha modificato la norma istitutiva dell’agevolazione, stabilendo che il pagamento del servizio può essere versato anche con l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, oltre che –come già previsto - attraverso agenzie di viaggio e tour operator.
Per utilizzare il bonus entro il 31 dicembre 2021, occorre averne fatto richiesta entro il 31 dicembre 2020.
Come usare il bonus vacanza dopo aver ottenuto il codice univoco con l’appIo
Una volta attivato il bonus e quindi ricevuto il codice univoco e il QrCode sull’AppIo, il cittadino, al momento del pagamento del servizio, presso la struttura ricettiva, l’agenzia di viaggi o il tour operator, deve comunicare al fornitore il proprio codice fiscale e il codice univoco assegnato oppure esibire direttamente il QR code che può essere visualizzato su smartphone (o altro dispositivo mobile) accedendo all’app IO nella sezione “Pagamenti” o come immagine condivisa da chi ha fatto richiesta del bonus.
Il fornitore del servizio, acquisiti i dati del cliente, inserendoli insieme all’importo dovuto in una sezione disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (dalla sezione “La mia scrivania > Servizi per > Comunicare”), verifica la validità del bonus e applica lo sconto.
Dopo averlo utilizzato, il bonus non potrà essere chiesto nuovamente.
All'atto della conferma a sistema del bonus da parte del fornitore che applica lo sconto, il bonus risulterà come “utilizzato” (con indicazione della data dell’avvenuta riscossione) e non potrà più essere riutilizzato, anche se per una parte residuale il bonus non viene utilizzato.
All’interno della sezione “Pagamenti” dell’app IO, il richiedente potrà verificare lo stato del bonus che si aggiornerà automaticamente.
Inoltre, il soggetto che ha utilizzato il bonus, potrà ritrovare le medesime informazioni di utilizzo del bonus nel proprio cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Operazioni del fornitore
Il fornitore del servizio, sia esso struttura ricettiva, B&B, agenzia di viaggi, tour operator, per poter applicare lo sconto al momento dell’incasso, deve entrare nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate usando le credenziali Entratel o Fisconline o mediante l’identità digitale SPID, la Carta di identità elettronica (CIE 3.0) o la Carta Nazionale dei Servizi.
Se il fornitore è una società o altra persona giuridica, la procedura web potrà essere utilizzata in nome e per conto della società dalle persone fisiche registrate come “gestori incaricati” o come “incaricati”, questi ultimi appositamente autorizzati dai gestori stessi.
Dalla sezione “La mia scrivania” > “Servizi per”> “Comunicare”> “Bonus Vacanze”
Nell’apposita area, occorre inserire:
- il codice univoco o il QR-code collegato al bonus, fornito dal cliente
- il codice fiscale del cliente, che verrà riportato anche nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale
- il prezzo del servizio comprensivo dello sconto da effettuare.
Dopo aver verificato lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile, il sistema fornisce l’importo effettivo dello sconto e quello della detrazione; a questo punto il fornitore conferma l’applicazione dello sconto e percepisce dal cliente la differenza tra il prezzo della prestazione turistica e lo sconto confermato a sistema.
A decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dello sconto, il fornitore può recuperare l’importo dello sconto applicato nella forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, utilizzando il codice tributo (6915). Non si applica il limite annuale di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000 nè il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.
Il modello F24 deve essere presentato unicamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’acquisizione del modello.
Il fornitore può anche decidere di cedere ad altro soggetto terzo, compresi gli istituti di credito, il suo credito d’imposta, nella sua misura totale o parziale. La cessione deve essere comunicata attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate precisa che le strutture ricettive (o agenzia di viaggi o tour operator) sono tenute ad utilizzare direttamente la procedura web dedicata all’applicazione dello sconto e la piattaforma per la cessione del credito, mediante le proprie credenziali personali di accesso all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.