Cronologicamente, l'asseverazione del progettista, che contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese, è consegnata allo sportello competente stabilito dalla normativa regionale, prima dell'inizio dei lavori, mentre l'attestazione del direttore dei lavori è consegnata allo sportello di cui sopra al termine dei lavori, insieme agli eventuali stati di avanzamento, dallo stesso prodotti, ed all'attestazione del collaudatore statico, quando presente. Sulla base di tale quadro, l'attestazione della congruità delle spese, inserita nell'Allegato B, risponde ad una semplificazione degli adempimenti e, conseguentemente, la mancanza della stessa al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA non pregiudica l'accesso al Superbonus.
E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n.410 dello scorso 16 giugno 2021.
Infatti, ai fini del Superbonus
- il comma 13, lettera b) dell'articolo 119 del DL 34/2020 (“Rilancio”), stabilisce che per gli interventi antisismici "i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico" attestano, "altresì la corrispondente congruità delle spese"
- e ai sensi del successivo comma 13-bis dello stesso articolo 119, la predetta asseverazione "è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'art. 121".
Pertanto, l’attestazione della congruità delle spese dovrà essere prodotta entro tale ultimo termine.
Nell’ambito della risposta n.410, nell’arrivare a tale indicazione, l’Agenzia delle Entrate riepiloga il quadro normativo del Super-sismabonus e le relative formalità necessarie.
Quanto al modello in questione, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, onde evitare la proliferazione di adempimenti e modelli, con il DM n. 329/2020 è stata aggiornata la modulistica, utilizzabile sia per il "Sismabonus" che per il "Super sismabonus" procedendo a cassare e/o non compilare le parti delle asseverazioni che non attengono alla specificità del regime fiscale adottato. Il modello relativo all'asseverazione del progettista (Allegato B), pertanto, oggi contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese, così che quando esso è utilizzato ai fini del "Super sismabonus", tale dichiarazione è già presente. Analoga operazione è stata effettuata per l'asseverazione del direttore dei lavori (Allegato B1) dove sul modello, anche in questo caso, si è proceduto ad aggiungere la dichiarazione relativa alla congruità delle spese. Ai fini del "Super sismabonus" è stato poi aggiunto il modello relativo agli stati di avanzamento dei lavori (Allegato 1 - SAL) mediante il quale il direttore dei lavori, nel corso degli stessi, attesta l'importo dei lavori effettuati, fino a quel momento, incoerenza con il progetto. Al termine dei lavori, il collaudatore statico, salvo nei casi residuali in cui le Norme Tecniche non ne prevedano la presenza, provvederà all'attestazione che i lavori abbiano prodotto la riduzione di rischio prevista in progetto e asseverata dal direttore dei lavori, sia nel caso di "Sismabonus", che di"Super sismabonus".
In chiusura, l’Agenzia delle ricorda infine un altro importante aspetto, e cioè che laddove un soggetto esegua un intervento antisismico per il quale risulti spettante il Superbonus, questi potrà beneficiare – durante il periodo in cui è in vigore l’articolo 119 DL 34/2020 - solo ed esclusivamente di tale agevolazione e non invece della disciplina "ordinaria" del sismabonus ex articolo 16 del DL 63/2013. Il Sismabonus “ordinario” si può applicare solo nei casi esclusi dal Superbonus.