Con la Risposta n.454, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti disabili, i quali acquistano un veicolo da utilizzare anche per l’attività lavorativa, possono beneficiare sia dell’aliquota IVA ridotta al 4%, sia della detrazione del 40% riconosciuta dall’art.19-bis 1 del decreto IVA. Si può fruire delle due agevolazioni che, pertanto, non sono alternative.
L’importante chiarimento, espresso dall’Agenzia, è scaturito da un’istanza riguardante un soggetto portatore di handicap, con ridotte capacità motorie permanenti e deambulazione sensibilmente ridotta, il quale ha deciso di acquistare un autoveicolo, usufruendo dell’aliquota IVA al 4% prevista dal numero 31, della Tabella A, Parte II, allegata al decreto IVA (DPR n.633/1972).
Il soggetto interessato ha chiesto se l’applicazione dell’aliquota agevolata sia compatibile con la detrazione dell’imposta, nella misura del 40%, come previsto dall’art.19-bis 1 del medesimo decreto IVA, qualora il medesimo intenda utilizzare l’autovettura a fini promiscui cioè sia per fini personali, sia per lo svolgimento della propria attività di lavoro autonomo. Nell’istanza è stata prospettata la soluzione per cui l’acquirente, in quanto disabile, ha il diritto di richiedere, nel rispetto di tutti gli altri requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti normative in materia, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4% e ottenere dal fornitore il rilascio di regolare fattura che riporti tra i dati del contribuente anche la partita IVA, affinché lo stesso possa utilizzare il bene nell’ambito della propria attività professionale, “secondo le regole ordinarie e con le dovute limitazioni già previste per le autovetture”.
Condividendo le argomentazioni esposte nell’istanza, l’Agenzia ha, preliminarmente, ribadito che il citato numero 31 della Tabella A, Parte II, allegata al decreto IVA prevede l’applicazione dell’IVA al 4% “sugli acquisti da parte dei disabili o familiari che li abbiano fiscalmente a carico, di autoveicoli, nuovi o usati, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150kW se con motore elettrico”; peraltro l’art. 53-bis del D.L. n.124/2019 ha esteso tale agevolazione anche ai veicoli elettrici e a motore ibrido.
In tale ambito, come si ricorderà, l’art.8 della legge n.449/1997 ha riconosciuto speciali agevolazioni per le spese riguardanti i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti, indicati all’art. 3 della legge n.104/1992, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti; per tali soggetti disabili, comunque, il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.
Ovviamente per poter fruire dell’agevolazione è necessario che venga esibita la documentazione attestante la disabilità e l’acquisto dell’autoveicolo deve essere effettuato in funzione della disabilità.
Ai fini del detrazione del 40% dell’IVA corrisposta in sede di acquisto dell’autoveicolo, l’Agenzia conferma che nei casi di utilizzo, esclusivo o promiscuo, di un bene strumentale per l’esercizio dell’attività lavorativa, le disposizioni tributarie consentono di poter “detrarre l’IVA o dedurre i costi relativi al bene in quanto sussiste un nesso di strumentalità tra l’acquisto del bene e lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel senso che il bene è necessario per lo svolgimento dell’attività stessa”.
Al riguardo il citato art. 19-bis 1, lettera c), del decreto IVA, per i veicoli non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, prevede che l’IVA relativa all’acquisto è detraibile per un importo pari al 40%. Per la fruizione di tale detrazione si prescinde dalla circostanza che l’IVA sia stata applicata nella misura ordinaria del 22% o nella misura agevolata del 4%.
Quindi, il soggetto disabile, in possesso della documentazione necessaria, potrà acquistare l’auto con l’aliquota IVA al 4%, potrà richiedere l’emissione della fattura con indicazione della propria partita IVA, in quanto il bene dovrà essere utilizzato anche per lo svolgimento dell’attività lavorativa, e avrà diritto a “recuperare” il 40% dell’imposta addebitata in fattura dal venditore.