Il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) con comunicato del 7 ottobre 2021 ha fornito chiarimenti in merito al D.M. n. 135 dell’8 luglio 2021 in vigore dal 19 ottobre 2021, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la procedura per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisione legale.
E’ possibile sanare entro il 17/1/2022 la mancata formazione per il triennio 2017-2019, esclusivamente con i corsi messi a disposizione dal MEF attraverso il canale FAD-MEF, mentre per il triennio 2020-2022 la formazione potrà essere completata entro il 31/12/2022, anche presso gli enti formatori terzi accreditati, gli ordini professionali e le società di revisione.
Con il comunicato, il MEF ha chiarito che, in sostanza, viene data la possibilità ai revisori che non sono in regola con l’assolvimento degli obblighi formativi per il triennio 2017-2019, di provvedere a tale inadempimento attraverso la fruizione di corsi formativi in forma gratuita presenti nel portale FAD del Ministero e accessibili direttamente, previo accreditamento, dall’area riservata del portale dei revisori legali.
Il canale attraverso il quale il revisore potrà acquisire i crediti formativi mancanti per il triennio in questione è esclusivamente il portale FAD del MEF, attivo per tale finalità dal 19 ottobre 2021 e, pertanto, non saranno ritenuti validi i corsi fruiti nell’arco temporale (19/10/2021-17/1/2022) riferiti a tale triennio e conseguiti tramite altri canali formativi.
Per la corretta associazione del debito formativo mancante all’anno di riferimento (2017, 2018, o 2019), è necessario attenersi scupolosamente alle linee guida che dal 19 ottobre 2021 sono pubblicate sul sito della revisione legale, nonché sul portale FAD-MEF.
Ai revisori che alla data del 17/1/2022 (termine dei 90 giorni dall’entrata in vigore del regolamento) non risulteranno in regola con i crediti formativi per il triennio 2017-2019 potranno essere applicate le sanzioni di cui all’articolo 24 del d.lgs. n. 39/2010.
Per quanto riguarda, viceversa, il triennio 2020-2022, l’obbligo formativo si intende eccezionalmente assolto se i crediti complessivi (60 di cui almeno 30 in materie caratterizzanti) sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183.