Il decreto legge n.17 del 1° marzo 2022 (cosiddetto Decreto Energia) ha previsto nuovi interventi in favore del settore dell’autotrasporto, al fine di fronteggiare i negativi effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, causato all’attuale crisi fra Russia e Ucraina.
Come previsto dall’art.6, 3° comma, del citato decreto, con l’intento di promuovere la sostenibilità d’esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese - aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti - viene riconosciuto, per l’anno 2022, uno specifico contributo, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, sotto forma di credito d’imposta nella misura del 15% del costo di acquisto al netto dell’IVA del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi. Ovviamente l’acquisto di tale componente deve essere comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Il credito d’imposta, così riconosciuto, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n.241/1997 senza l’applicazione di alcun limite di importo e non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’IRAP; non rileva neanche ai fini della limitazione della deducibilità degli interessi passivi.
Il predetto credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non determini il superamento del costo sostenuto.
Il beneficio deve essere applicato nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Uno specifico decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze - da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 2 marzo 2022, data di entrata in vigore del decreto - definirà i criteri e le modalità di attuazione con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché la documentazione richiesta, le condizioni di revoca e l’effettuazione dei controlli.
L’altro credito d’imposta riguarda le imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi “con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto”.
Come previsto dal 5° comma del menzionato art.6, al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio, di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti e promuovere il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto di merci su strada viene riconosciuto, per l’anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d’imposta nella misura pari al 20% delle spese sostenute, al netto dell’IVA, per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Tale credito ha le stesse caratteristiche di utilizzo, già indicate nell’esame del primo credito d’imposta, ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
Anche per questa fattispecie, un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze - da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 2 marzo 2022 - dovrà definire i criteri e le modalità di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, la documentazione richiesta, le condizioni di revoca e l’effettuazione dei controlli.
Oltre agli esaminati crediti d’imposta, è stata incrementata di ulteriori 5 milioni di euro, per l’anno 2022, l’autorizzazione di spesa di cui all’art.1, comma 150, della legge n. 190/2014. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, delle spese non documentate sostenute dalle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi.