Beneficiano dell’esenzione dall’IVA i servizi di alloggio, i servizi assimilabili a quelli di sostegno e cura della persona, nonché le altre prestazioni accessorie a questi ultimi, resi come un’unica prestazione agli ospiti portatori di handicap psichici.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 221 del 27 aprile 2022, proposto da un’impresa sociale senza scopo di lucro la cui attività consiste nel fornire assistenza sociale non domiciliare in favore di soggetti con disturbi psichiatrici.
L’istante intende adibire alcune unità abitative ad un programma residenziali di “abitare supportato” che non prevede l’assistenza continua, ma si fonda sul sostegno offerto da operatori non stabilmente presenti nell’appartamento assegnato all’utente, al quale viene addebitata una retta che include sia l’utilizzo dell’appartamento all’interno del quale risiederà, sia il supporto nello svolgimento delle attività quotidiane, nonché l’utilizzo delle strutture comuni.
Il dubbio dell’istante è relativo all’applicabilità del regime di esenzione dall’IVA delle prestazioni di “abitare supportato” rese presso le unità abitative a favore di portatori di handicap, non essendo chiaro se le stesse siano assimilabili a quelle indicate nell’art. 10, comma 1, n. 21), del D.P.R. n. 633/1972, riferite alle prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili.
A favore dell’esenzione, l’istante ha rilevato che la fattispecie in esame è assimilabile a quella trattata dalla risoluzione n. 164/2005, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni rese da organismi “simili” sono esenti quando con le stesse si assicura l’alloggio, eventualmente unito ad altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla prestazione principale, a persone che per il loro status sono bisognose di protezione, assistenza e cura.
Nel confermare la soluzione interpretativa prospettata, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 221/2022, ha ritenuto che la prestazione resa dall’istante può considerarsi unitaria, includendo sia la fornitura dell’alloggio presso l’appartamento assegnato, sia l’ulteriore attività consistente nel supporto nello svolgimento delle attività quotidiane.
Con la risoluzione n. 164/E/2005 era già stato chiarito che le Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili (RSD), per i servizi resi ai propri ospiti, beneficiano del trattamento di esenzione, in quanto assimilabili a quelli propri delle case di riposo per anziani.
Nel pronunciarsi in merito a fattispecie diverse dalle case di riposo per anziani, tenuto conto della locuzione “e simili” contenuta nel citato art. 10, comma 1, n. 21), del D.P.R. n. 633/1972, l’Amministrazione finanziaria ha, infatti, chiarito che l’elencazione dei soggetti che prestano i servizi agevolati non è da intendersi tassativa e che le prestazioni rese da organismi “simili” sono esenti quando con le stesse si assicura l’alloggio, eventualmente unito ad altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla prestazione principale, a persone che per il loro status sono bisognose di protezione, assistenza e cura.
Le risposte n. 221/E/2019 e n. 240/E/2020 hanno poi opportunamente puntualizzato che l’esenzione è subordinata al principio della “gestione globale”, essendo richiesto, ai fini della predetta assimilazione, che il servizio offerto agli utenti consista nella gestione globale della struttura.
In conclusione, stante il carattere oggettivo dell’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 21), del D.P.R. n. 633/1972, per i servizi di alloggio, i servizi assimilabili a quelli di sostegno e cura della persona, nonché per le altre prestazioni accessorie a questi ultimi, resi agli ospiti portatori di handicap psichici, l’istante può fatturare le relative rette applicando il regime di esenzione.