Nel mese di ottobre 2022, verrà erogato al personale Anas Una tantum Welfare, di importo complessivo di Euro 200,00
Una tantum Welfare
L’accordo 20 luglio 2022, che si applica ai lavoratori dell’Anas, prevede che a tutto il personale, occupato a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e determinato che abbia prestato la propria attività lavorativa nell'anno 2021, a condizione che sia in servizio alla data di sottoscrizione dell’acc 20 luglio 2022 sarà riconosciuto a titolo di "Una Tantum Welfare", a copertura del periodo 1 ° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, un importo complessivo pari a € 200. L'una tantum welfare sarà messa a disposizione di ciascun lavoratore entro il mese di ottobre 2022 e potrà essere utilizzata per la fruizione delle seguenti misure:
- servizi di welfare presenti nella piattaforma;
- fondo di Previdenza Complementare Eurofer, in aggiunta a quanto già stabilito nel vigente CCNL.
A tal fine, la Società, si impegna a fornire una informativa preventiva ai lavoratori, relativa alle modalità di fruizione dell’"Una Tantum Welfare".
Qualora il lavoratore non abbia utilizzato in tutto o In parte l'importo dell'"Una Tantum Welfare", le somme residue saranno destinate al fondo di Previdenza Complementare Eurofer.
In ragione del particolare contesto determinatosi a seguito dell'emergenza pandemica proseguita anche nel 2021, con riferimento alle somme di cui ai punti 1 e 2, l'importo spettante a ciascun lavoratore terrà conto solo dell'Incidenza delle assenze giornaliere che non generano retribuzione, consuntivate nell' anno 2021, che non concorrono al calcolo delle somme stesse.
Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l'anno 2021, gli importi di cui ai precedenti punti 1 e 2, saranno erogati, ove spettanti, anche in relazione a quanto previsto dal precedente punto 1, in misura proporzionale e ridotta in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati nel corso dell'anno di riferimento, considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
Per il personale a tempo parziale, gli importi di cui ai precedenti punti 1 e 2, ove spettanti, saranno riproporzionati in rapporto alla prestazione resa.
Le Parti convengono, ai sensi della normativa vigente, che gli importi di cui al presente accordo non hanno alcuna incidenza sugli istituti legali e contrattuali diretti, indiretti e/o differiti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ferie, festività, mensilità aggiuntive, indennità varie, malattia, permessi, lavoro straordinario, TFR.