L’Agenzia delle entrate con la risposta n. 493 del 5 ottobre 2022 ribadisce quanto già indicato con la precedente risposta n. 802/2021, relativamente agli obblighi posti a carico di coloro che, operando con regime OSS, intendono comunque avvalersi del plafond, in quanto soggetti che assumono lo status di esportatore abituale.
Coloro che operano con il regime OSS, infatti, sono dispensati dagli obblighi di fatturazione e dichiarazione, ma se intendono avvalersi del beneficio del plafond si trovano di fronte alla scelta di dover continuare ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa Iva in via ordinaria.
Solo in questa seconda ipotesi, infatti, il soggetto potrà maturare lo status di esportatore abituale ed il plafond anche grazie alle operazioni realizzate con attività di commercio elettronico indiretto verso consumatori privati italiani ed esteri. L’Agenzia afferma, quindi, che coloro che operano nell’e-commerce con operazioni B2C, devono rinunciare alla possibilità di essere dispensati dagli obblighi di fatturazione se vogliono poter esercitare il diritto a realizzare acquisti senza l’applicazione dell’imposta.
Già con la precedente risposta n. 802/2021 l’Agenzia delle entrate aveva osservato che la dispensa dagli obblighi documentali stabiliti dal Titolo II del decreto IVA sembra generare dubbi circa l'applicabilità delle disposizioni sul plafond IVA di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) del medesimo decreto IVA, posto che sembrerebbe determinare l'impossibilità di dichiarare e documentare i requisiti per l'esercizio di detta opzione. Tuttavia, su un profilo sostanziale, è corretto il riconoscimento dell'agevolazione prevista per gli esportatori abituali anche ai soggetti che effettuano le vendite a distanza di e-commerce. Si ritiene non vi siano, dunque, elementi sostanziali che inducano ad escludere le vendite a distanza di cui all'art. 41, comma 1, lett. b) del DL n. 331/1993 dal calcolo del plafond posto che l’art. 41, comma 4, continua a definire le operazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, anche a seguito della nuova formulazione, come idonee ad essere computate nel conteggio in discorso.
Tuttavia, la dispensa pressoché generalizzata, per i soggetti che si avvalgono del regime OSS, dagli obblighi di dichiarazione, fatturazione e registrazione ordinariamente previsti ai fini IVA dal titolo II del DPR n. 633/1972, risulterebbe in contrasto con gli obblighi cui sono tenuti coloro che intendono avvalersi di regimi agevolativi interni, per i quali non sono previsti strumenti di semplificazione documentale.
Gli obblighi cui è tenuto il soggetto passivo che si avvale del regime OSS, infatti, sono la presentazione, per via elettronica allo Stato membro di identificazione, di una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che siano o non siano state effettuate cessioni di beni o prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale. Inoltre, al fine di documentare le operazioni effettuate nel contesto del regime speciale non è prevista la tenuta della documentazione ordinaria, né è obbligatoria la fatturazione, ma solo l’obbligo di conservazione di una documentazione idonea.
In altre parole, la dispensa dagli adempimenti per i soggetti che si avvalgono del regime speciale sembra riguardare esclusivamente le dinamiche dichiarative e documentali del regime stesso e non può valere anche nel contesto dell'adozione, seppur concomitante, di strumenti definiti in ambito nazionale e connaturati da esigenze di controllo diverse. Deve, pertanto, rilevarsi che i soggetti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie, anche se dichiarano e versano l'IVA mediante il regime OSS, per potersi avvalere della possibilità di acquistare senza pagamento dell'IVA ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 633/1972 debbano (in aggiunta alla documentazione delle operazioni secondo le regole previste nell'ambito del regime speciale unionale) continuare ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria. Dovranno, pertanto, registrare le operazioni nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 633/1972, fatturare le stesse a norma dell'articolo 46 del DPR n. 331/1993, presentare la dichiarazione IVA annuale.