Con Decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2022, concernente “Riduzione premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali legge 147/2013”, sono stati fissati gli Indici di Gravità Medi (2023-2025) e la misura della riduzione per il 2023, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL 2 agosto 2022, n. 176.
Il D.M. lavoro 20 settembre 2022
Con due distinti decreti, il Ministero del Lavoro, stabilisce che, dal 1° gennaio 2023, ad alcune speciali categorie di lavoratori (che attualmente pagano un premio speciale unitario INAIL), verranno applicate le normali tariffe previste per la generalità dei dipendenti.
In particolare, dal 1° gennaio 2023 cambierà il campo di applicazione dei premi speciali unitari INAIL: questi resteranno in vigore solamente per gli allievi delle scuole e per i pescatori autonomi non associati in cooperativa.
E’ quanto comunica il Ministero del Lavoro con i due detti decreti che, oltre ad apportare tale modifica (D.M. 6 settembre 2022, n. 326), fissano per il 2023 la percentuale di riduzione da applicare alle lavorazioni residuali non interessate dal cambiamento (D.M. 20 settembre 2022, n. 329).
Nello specifico, per alcune particolari lavorazioni, a causa della loro natura o modalità di svolgimento oppure per altre circostanze, non si adotta il sistema ordinario della determinazione del premio con l'applicazione del tasso all'ammontare delle retribuzioni.
Infatti, per dette lavorazioni (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotraspotatori, allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale), sono approvati con D.M. premi speciali unitari, stabiliti in base ad elementi quali il numero delle persone, la durata della lavorazione o il numero delle macchine, ecc. (art. 42 D.P.R. n. 1124/1965).
La riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è prevista dall’art. 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013.
Per quanto riguarda le modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2023, alcune delle categorie sopraindicate, sono assoggettate al regime assicurativo ordinario, con l'applicazione delle voci di tariffa corrispondenti alle lavorazioni esercitate previste nella tariffa ordinaria dipendenti. I lavoratori interessati al nuovo regime sono:
- facchini;
- barrocciai/vetturini e ippotrasportatori;
- pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne soci di cooperativa;
- addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive.
Di conseguenza, l'applicazione dei premi speciali unitari rimarrà soltanto per:
- gli allievi delle scuole, e sarà pari a euro 59,78 pro capite;
- i pescatori autonomi non associati in cooperativa, e sarà pari a euro 38,84 a persona per mese o frazione di mese.
Inoltre, è abrogato – con analoga decorrenza dal 1° gennaio 2023 - il premio speciale unitario dei candidati all'emigrazione sottoposti a prove d'arte prima dell'espatrio.
Ad allievi e pescatori autonomi si applica, per l'anno 2023, una riduzione dei premi unitari INAIL pari al 15,17%.
Tale riduzione si applica anche ai premi speciali dei medici radiologi e degli agricoli, che non sono interessati dalle modifiche finora descritte.
Si precisa che la riduzione non sarà applicata ai premi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2023, l’aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi.
Aggiungasi che lo stesso decreto del 20 settembre 2022 ha recepito la deliberazione n. 176, adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL del 2 agosto 2022 avente ad oggetto “Riduzione premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, legge 147/2013”, con la quale sono stati, altresì, fissati gli Indici di Gravità Medi per il triennio 2023-2025 e disposta la misura della riduzione per il 2023.