Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la pubblicazione della Nota n. 17314 del 17 novembre 2022 attraverso il quesito posto da un Comune ha voluto chiarire il concetto contenuto nell’articolo 71 comma 1 del Codice del Terzo Settore riferito al cambio di destinazione d’uso dei locali utilizzati da un Ente del Terzo settore.
Il caso di specie è riferito in capo ad una associazione sportiva dilettantistica (la quale ha avviato procedura di iscrizione presso il Runts necessaria per potersi qualificare Ets)che ha realizzato su terreni originariamente agricoli dei campi da gioco. Per completezza giova ricordare che l’associazione è gestore degli impianti ed è comodatario di essi.
Nel formulare la risposta il Ministero ribadisce il concetto che l’articolo 71 comma 1 è riferito
- agli Ets;
- alle Odv ed alle Aps originariamente iscritte nei rispettivi registri ed in fase di trasmigrazione (processo ormai concluso alla data odierna salvo casi dove è necessario perfezionare alcuni statuti);
- alle Onlus iscritte nel rispettivo registro e considerate in via transitoria Ets
e pertanto la fattispecie riguardante l’associazione sportiva dilettantistica (che per essere tale sarà stata iscritta presso il Registro del CONI) la pone fuori dal perimetro soggettivo di riferimento.
Con riferimento invece all’ambito oggettivo della norma, il Ministero chiarisce che la norma in oggetto ha natura derogatoria e non può essere considerata una norma avente natura urbanistica vera e propria. La ragione di questa affermazione risiede nel fatto che viene attribuito agli enti del terzo settore un trattamento speciale originato dal valore delle attività di interesse generale che essi svolgono venendo pertanto a superare le scelte urbanistiche deliberate degli enti locali. In concreto questo significa che gli enti possano utilizzare locali per le loro attività istituzionali senza che sia necessario chiedere (e ottenere) il cambio di destinazione d’uso dei locali, purché l’attività non abbia natura produttiva.
Il Ministero precisa inoltre che tale autorizzazione
- non ha natura permanente bensì è limitata allo svolgimento delle attività di interesse generale svolte dall’ente o anche da un altro soggetto alla condizione però che anch’esso debba essere un ente del terzo settore. Pertanto qualora l’attività svolta nei locali in oggetto dovesse mutare o il soggetto utilizzatore non avesse più la qualifica giuridica richiesta (essere ets appunto), l’autorizzazione verrebbe meno;
- è limitata alle strutture esistenti e non consente un ampliamento di esse in assenza di uno specifico titolo edilizio. Se così non fosse, l’autorizzazione in oggetto rappresenterebbe di fatto una autorizzazione ad eseguire opere edili divenendo quindi una norma urbanistica vera e propria venendo meno lo spirito dell’articolo 71 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.