L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad Interpello n. 595 del 27 dicembre 2022, ha fornito chiarimenti in merito alla modalità da adottare per la determinazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa energivora beneficiaria del credito di imposta.
L’art. 4, c.1, del D.L. 17/2022, convertito con modificazioni, dalla L. 34/2022, riconosce, in favore delle ''imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017'' un ''contributo straordinario”, fruibile sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il II trimestre 2022, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del I trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi abbiano subito un costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Rientrano, pertanto, nell'ambito soggettivo di applicazione della disposizione agevolativa in esame le imprese:
- che siano qualificabili come ''imprese a forte consumo di energia elettrica'', ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017;
- i cui costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili al primo trimestre 2022 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30 per cento del costo relativo al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Nel caso oggetto di interpello, l’impresa impiega utilizza come combustibile lo zolfo e produce – contestualmente – energia elettrica, vapore e acido solforico. Nel caso specifico, sorge la difficoltà di indivudare un criterio oggettivo di ripartizione e imputazione del costo di acquisto del combustibile per la sola energia elettrica in quanto – come detto – la produzione avviene in forma contestuale e contemporanea.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, citando un altro documento di prassi – la Circolare n.25/E/2022 – che in ordine agli obblighi certificativi da assolvere per la verifica della sussistenza dei requisiti, nonché del calcolo del credito d'imposta spettante nell'ipotesi di autoproduzione e autoconsumo dell'energia elettrica, la documentazione certificativa è rappresentata dalle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine nonché delle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale.
Pertanto, la determinazione del ''prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica'' deve avvenire facendo riferimento al prezzo del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del trimestre considerato per la produzione di energia elettrica autoconsumata.
Il contribuente avrà l’onere di individuare un criterio che consenta di quantificare correttamente la quota parte dello zolfo che genera il vapore immesso nei turbogeneratori dove avviene la produzione di energia elettrica e, quindi, determinare in modo puntuale la variazione del prezzo unitario tra il primo trimestre 2019 e il primo trimestre 2022 dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la sola produzione di energia elettrica.