I gestori di piattaforme digitali che facilitano le vendite virtuali dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati sulle transazioni effettuate verso i consumatori finali e i dati dei fornitori.
E’ questo quanto prevede l’articolo 1 comma 151 della legge di bilancio 2023 e ciò al fine di contrastare l’evasione dell’IVA.
Sarà un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ad individuare, in dettaglio, i beni (come, ad esempio, telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop) per i quali è previsto il nuovo obbligo.
La disposizione contenuta nelle nuova legge di bilancio, in sostanza, individua nuovi adempimenti a carico delle piattaforme di commercio elettronico e dei loro fornitori per bloccare frodi ed evasione in materia di imposta sul valore aggiunto.
In tema di vendita di beni tramite piattaforme digitali, già l'articolo 13 del decreto-legge n. 34 del 2019 prevede che il soggetto passivo, il quale facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea, è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati relativi alle transazioni effettuate per ciascun fornitore.
In dettaglio, la suddetta norma impone al soggetto passivo che agevola, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica come ad esempio un markeplace, una piattaforma, un portale o strumenti simili, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea ad inoltrare, entro il mese successivo a ciascun trimestre, rispettando quanto previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (provvedimento del 31 luglio 2019, prot. n. 660061), per ciascun fornitore i seguenti dati:
- la denominazione, la residenza o il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
Il soggetto passivo è considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i suddetti dati, presenti sulla piattaforma, se non prova che l’imposta è stata assolta dal fornitore.
Il comma 4 stabilisce che anche il soggetto passivo, il quale, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 1° maggio 2019, ha agevolato, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza di apparecchi elettronici, è obbligato a trasmettere all'Agenzia delle entrate, i dati relativi a dette operazioni nel mese di luglio 2019.
Più in dettaglio, si stabilisce che, se un soggetto passivo agevola le vendite a distanza dei suddetti apparecchi elettronici importati da territori o paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro (comma 11), ovvero facilita le cessioni dei medesimi beni da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione europea a una persona che non è soggetto passivo (comma 12), lo stesso soggetto passivo che favorisce (le vendite o) la cessione, sia considerato come avente "ricevuto e ceduto detti beni".
Il comma 13 decreta che, ai fini dell'applicazione dei due commi di cui innanzi, si ritiene che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.
Il comma 14 stabilisce invece che il soggetto passivo, il quale facilita le vendite a distanza, ha il dovere di conservare la documentazione di tali vendite e di metterla a disposizione delle amministrazioni fiscali degli Stati membri in cui dette cessioni sono imponibili.
Secondo il comma 15, il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza, nel caso in cui sia stabilito in un paese che non ha sottoscritto alcun accordo di assistenza reciproca con l'Italia, ha l'obbligo di designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto.
La Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017, per contrastare l’evasione IVA nel commercio elettronico, ha individuato nuove disposizioni che responsabilizzano i titolari delle piattaforme digitali che facilitano le transazioni.
Dal 1° luglio 2021, data di applicazione delle nuove disposizioni (di cui al decreto legislativo n. 83 del 2021, che recepisce gli articoli 2 e 3 della direttiva citata), vengono meno gli obblighi di comunicazione a carico dei gestori delle piattaforme elettroniche introdotti nell’ordinamento nazionale con il decreto-legge n. 34 del 2019.
In particolare, con l'articolo 8, comma 1, decreto legislativo n. 83 del 2021, i commi da 11 a 15 dell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 135 del 2018 sono abrogati.
La legge di bilancio 2023 pone, dunque, a carico dei gestori di piattaforme digitali che facilitano la vendita online un nuovo obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate delle informazioni riferite alle operazioni effettuate e quelle riguardanti i fornitori.
Si resta in attesa, pertanto, del provvedimento del Mef nel quale verranno indicati i beni per i quali opereranno tali obblighi comunicativi.