Con la risposta ad interpello n. 167 del 26 Gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce delucidazioni sulla possibilità di poter beneficiare dell’esenzione IRPEF (art. 27 comma 1 del D.L. n. 179/2012), quando una società perde il requisito di start up innovativa.
La questione è stata prospettata all’Agenzia delle Entrate da parte di una softwarehouse, iscritta nella sezione speciale come PMI innovativa, che aveva approvato dei piani di stock option in favore dei propri dipendenti e collaboratori.
Nel frattempo, la società aveva perso i requisiti per essere definita PMI innovativa, in quanto il numero dei dipendenti era superiore a n. 250 per due esercizi consecutivi.
La Società aveva attribuito e i beneficiari avevano accettato le stock option relative alla prima e alla seconda tranche, prima che la stessa perdesse lo status di PMI innovativa. I beneficiari intendono, dopo la perdita dello status di PMI Innovativa, accettare le azioni di stock option relative alla seconda tranche.
La società, pertanto, ha interesse a comprendere se i redditi eventualmente derivanti dall'esercizio delle opzioni relative alla seconda tranche da parte dei beneficiari del Piano SO e delle azioni relative alla seconda tranche da parte dei beneficiari del Piano SG, possano beneficiare dell'esenzione IRPEF, sebbene appunto la Società non abbia più i requisiti per essere qualificata quale PMI innovativa.
Per rispondere alla questione, l’Amministrazione finanziaria richiama la circolare 11 giugno 2014, n. 16/E in cui sono stati forniti chiarimenti con riferimento alle agevolazioni fiscali in favore delle startup innovative e degli incubatori certificati, anche con particolare riguardo alle conseguenze derivanti dal venir meno dei requisiti previsti per essere considerati startup innovative e la conseguente cessazione di applicazione del regime di assegnazione di strumenti finanziari e diritti di opzione con regime fiscale incentivato.
In tale documento di prassi è stato chiarito che la cessazione della possibilità di assegnare strumenti finanziari e diritti di opzione con il regime fiscale incentivato (per decorso dei termini o perdita dei requisiti per le startup innovative, per perdita dei requisiti per gli incubatori certificati), non comporti di per sé il venir meno della possibilità di applicare il regime fiscale di favore a quelli già assegnati.
In altri termini, gli strumenti finanziari e i diritti di opzione già assegnati alla data
di cessazione dell'applicazione delle disposizioni sulle startup innovative continueranno a beneficiare del regime fiscale di favore, anche nell'ipotesi in cui siano assegnati diritti
di opzione il cui periodo di ''vesting'' per l'esercizio del diritto sia successivo a detta data.
Sia pur con esplicito riferimento alle attività svolte alle startup e agli incubatori,
viene in sostanza affermato che l'assegnazione è il momento in cui deve essere
valutata la sussistenza dei requisiti per essere considerate startup innovative ai fini
dell'applicazione della relativa esenzione.
Con riferimento all'applicazione del regime di esenzione fiscale e contributiva del reddito di lavoro dipendente derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari (o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari) nonché dall'esercizio di diritti di opzione assegnati per l'acquisto di strumenti finanziari emessi dalle start up innovative e/o dagli incubatori certificati, come previsto dal citato decreto legge n. 179 del 2012, con il principio di diritto 12 febbraio 2019, n. 4 è stato precisato che tale provvedimento legislativo origina dalla volontà del legislatore di favorire «la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative», fornendo alle
«start up innovative e agli incubatori certificati il necessario strumento per favorire la
fidelizzazione e l'incentivazione del management» (cfr. relazione al disegno di legge di
conversione del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, A.S. 3533).
Nel medesimo principio di diritto è stato, inoltre, affermato che «La medesima filosofia ispira l'estensione disposta dal decreto legge n. 3 del 2015 alle PMI innovative
(di alcune) delle misure agevolative già riconosciute alle start up innovative, alle quali
sono applicabili, mutatis mutandi, gli stessi principi».
Con riferimento alla questione prospettata dall'Istante circa la possibilità di poter
applicare la disposizione agevolativa alla seconda tranche dei piani di incentivazione
dalla stessa preordinati, le Entrate ritengono, dunque, che i chiarimenti forniti con riferimento ai piani di incentivazione implementati da startup innovative possano trovare applicazione anche con riferimento a quelli implementati da PMI innovative e si possa prescindere dal fatto che tale qualifica
sussista o meno al momento dell'esercizio dell'opzione o dell'accettazione delle azioni
da parte dei beneficiari ai fini dell'applicabilità dell'esenzione, in quanto rileva la circostanza che le opzioni e i diritti siano assegnati ai beneficiari dalla Società, al momento in cui quest'ultima possedeva i requisiti di PMI innovativa.