Con il principio di diritto n. 5 pubblicato il 20 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate interviene sul tema dei compensi percepiti nell’ambito delle licenze d’uso di software, fornendo chiarimenti ai fini delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Sulla questione, l’Amministrazione finanziaria precisa che i pagamenti effettuati per acquisire diritti parziali sul diritto d'autore (quindi mere licenze e non cessioni definitive) devono considerarsi un canone versato ai fini dell’utilizzo legittimo di un’opera d’ingegno quale il software, senza tale versamento l’utilizzo del programma per elaboratore sarebbe illegittimo, in quanto costituirebbe una violazione del diritto d’autore.
L’amministrazione è giunta a tale conclusione prendendo come riferimento, innanzitutto, l'articolo 23 del ''TUIR'', secondo cui i compensi percepiti per l'utilizzazione di opere dell'ingegno si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti da soggetti ivi residenti o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti e poi l'articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in base al quale i compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del TUIR, corrisposti a non residenti, sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare.
Tale disciplina, sottolineano le Entrate, deve essere necessariamente coordinata con quella convenzionale, ove esistente, la cui prevalenza sull'ordinamento interno è ammessa dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. n. 600 del 1973, oltre ad essere stata affermata dalla giurisprudenza costituzionale; in particolare, il riferimento va all'articolo delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia rubricato ''Canoni'' (nella maggioranza dei Trattati conclusi dal nostro Paese, si tratta dell'articolo 12 corrispondente al medesimo articolo del Modello OCSE) che tipicamente include tra le ''royalties'', tra gli altri, i compensi corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche.
Sul punto, il Commentario all'articolo 12 del Modello OCSE chiarisce, al paragrafo 12.2 che il carattere dei pagamenti in transazioni che riguardano il trasferimento di software dipende dalla natura dei diritti che il cessionario acquisisce, precisando altresì, che i diritti sui programmi di computer rappresentano una forma di proprietà intellettuale.
Il successivo paragrafo 13.1, inoltre, precisa che i pagamenti effettuati per l'acquisizione di diritti parziali sul diritto d'autore (senza che il trasferente alieni totalmente il diritto d'autore) rappresentano un canone per il quale il corrispettivo viene riconosciuto per la concessione del diritto di usare il programma in casi in cui l'utilizzo del programma costituirebbe una violazione del diritto d'autore.
Esempi di tali accordi comprendono le licenze per riprodurre e distribuire al pubblico un software che incorpora il programma protetto dal diritto d'autore o per modificare e diffondere in pubblico il programma.
Come evidenziato nella risoluzione 3 aprile 2008, n. 128, in queste situazioni, i pagamenti sono effettuati a fronte della concessione in uso del diritto di autore sul programma (cioè lo sfruttamento di diritti che altrimenti apparterrebbero esclusivamente al titolare del diritto di autore).
Tutto quanto innanzi considerato, dunque, le Entrate hanno chiarito che i compensi versati per la concessione del diritto di usare, riprodurre e distribuire il programma, in casi in cui ciò costituirebbe una violazione del diritto d'autore, devono essere regolati, ai fini della ripartizione della potestà impositiva, dalla pertinente norma del Trattato.