Con la risposta ad interpello 305/2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le sanzioni che sono state definite ex art. 17 D. Lgs. 472/97 ante contenzioso e che poi non sono state versate, per interruzione della rateizzazione, e quindi con ripristino del debito originario non rientrano comunque nel valore della lite. Con la conseguenza che vengono escluse dalla definizione delle liti disciplinata dall’art. 1, comma 186 e ss., L. 197/2022.
Altro importante chiarimento fornito dell’Agenzia delle Entrate riguarda l'inesistenza di uno dei ricorsi proposti dal contribuente. In tal caso l’Agenzia delle Entrate afferma che l’inesistenza di un ricorso non impedisce la definizione delle altre controversie validamente incardinate, nel caso in cui non siano passate in giudicato, in quanto sussiste il principio dell’l'autonomia dei ricorsi avverso i singoli atti di accertamento.
Il caso prospettato dall’istante riguarda 6 accertamenti emessi per i periodi d’imposta 2016 e 2017, aventi ad oggetto le maggiori imposte dovute ai fini IRES, IRAP ed IVA. Il contribuente avrebbe validamente impugnato solo 5 di detti provvedimenti in quanto il ricorso contro avviso di accertamento IVA 2017 non sarebbe mai stato notificato all’Agenzia delle Entrate.
In tal caso l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che mancando la notifica l’atto sarebbe divenuto definitivo per mancanza impugnazione e di conseguenza la relativa controversia non è sanabile in via agevolata ex comma 186 della legge di bilancio 2023 la quale prevede espressamente che vi rientrano solo i contenziosi pendenti. E quindi solo i giudizi per i quali:
- il ricorso sia stato notificato al 1° gennaio 2023
- le controversie interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 1° gennaio 2023;
- le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o, infine, quelle per le quali siano ancora in corso, al 1° gennaio 2023, i termini per la riassunzione.
L'Agenzia delle Entrate, sul punto, conclude che l’inesistenza di uno dei ricorsi, ovviamente, non impedisce la definizione delle altre controversie validamente incardinate, ove non passate in giudicato, attesa l'autonomia dei ricorsi avverso i singoli atti di accertamento (cfr. circolare n. 6/E del 1° aprile 2019), e sempreché non ricorra alcuna delle cause di esclusione disposte dal comma 193.
Con riferimento alla possibilità di applicare la definizione delle liti anche alle sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento regolarmente impugnati ed oggetto di giudizio, nonostante l'istante abbia scelto di definirle ex articolo 17, comma 2, D. Lgs. 472/19987 l’Agenzia delle Entrate resta negativa ribadendo quanto già previsto in precedenti definizioni agevolate di controversie tributarie (v. in particolare art. 6, comma 9, del DL 119/2018).
In tale occasione, con la circ. 6/E del 1° aprile 2019, par. 5.2, era stato chiarito che l'importo da versare per la definizione si calcolava al netto di somme pagate prima della presentazione della domanda di definizione e potevano essere scomputati tutti gli importi di spettanza dell'Agenzia delle entrate pagati, in particolare, a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire. Con la circolare in esame era stato, altresì, chiarito che, ad esempio, non potevano essere scomputati gli importi versati per definire in via agevolata le sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D. Lgs. n. 472/1997, atteso che le stesse, in quanto già definite, non erano mai state in contestazione.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello, conferma tali conclusioni ed aggiunge che non è utile a superare detto limite interrompere il pagamento rateale riferito alla definizione agevolata delle sanzioni ex articolo 17 del D. Lgs. n. 472/1997.
Infatti, la decadenza dal beneficio della definizione agevolata ed il ripristino del debito originario a titolo di sanzioni non consente il ripristino delle condizioni ante definizione al fine di considerare dette sanzioni parte del valore della lite. La scelta effettuata, al momento della notifica degli atti impositivi, di definire le sanzioni ai sensi del citato articolo 17, attraverso la rinuncia all'impugnazione, infatti, rende le sanzioni estranee al giudizio e contestualmente escluse dalla definizione delle liti.