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Antiriciclaggio. L’utilizzazione dei nuovi indicatori di anomalia

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Antiriciclaggio. L’utilizzazione dei nuovi indicatori di anomalia

lunedì, 29 maggio 2023

Ai fini del contrasto dell’attività di riciclaggio (Ved. News del 18 maggio dello stesso autore) è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.121 del 25 maggio, il Provvedimento UIF (Unità di Informazione Finanziaria) del 12 maggio che contiene nuovi indicatori di anomalia da utilizzare nell’ambito della segnalazione delle operazioni sospette.

 

Il Provvedimento è rivolto agli intermediari bancari e finanziari, agli altri operatori finanziari, ai professionisti, agli operatori non finanziari, ai prestatori di servizi di gioco e ai soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari nonché agli operatori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), del cosiddetto decreto compro oro (D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 92).

Nell’ambito degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio, i menzionati soggetti hanno l’obbligo di effettuare la segnalazione all’UIF quando “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”.

Il sospetto si desume dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del decreto antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007).

Il Provvedimento in esame contiene 34 nuovi indicatori di anomalia che troveranno applicazione, in relazione all’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

I 34 nuovi indicatori di anomalia sono articolati in sub-indici che costituiscono esemplificazioni dell’indicatore di riferimento.  Si devono comunque tener sempre presenti le circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell’operazione) ovvero quelle soggettive (quali, ad esempio, la coerenza con il profilo del cliente), seppure non specificamente espressi, ai fini dell’applicazione dei sub-indici.

I soggetti obbligati, come i professionisti, devono selezionare gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta dal cliente; per ciascun indicatore individuato, si devono selezionare altresì i relativi sub-indici rilevanti nell’ambito della medesima attività.

Le circostanze descritte negli indicatori e nei relativi sub-indici, comunque, assumono rilevanza, ai fini della maturazione del sospetto se non sono giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal cliente cui è riferita l’operatività o da altri ragionevoli motivi.

Operativamente, occorre valutare compiutamente le informazioni e la documentazione raccolte sul profilo di rischio del cliente e nel corso dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione nonché le eventuali ulteriori informazioni disponibili in virtù dell’attività svolta.

Poiché anche i nuovi indicatori e i sub-indici hanno natura esemplificativa e non esaustiva, i soggetti obbligati devono valutare con la massima attenzione ulteriori comportamenti del cliente che, sebbene non descritti, siano tali da generare in concreto profili di sospetto.

Le modalità operative vanno individuate come sospette solo in presenza di circostanze soggettive e oggettive, da descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute.

L’analisi e la valutazione, ai fini dell’eventuale segnalazione alla UIF, devono essere effettuate in relazione all’intera durata del rapporto o della prestazione e indipendentemente dal valore economico dell’operazione.

Il Provvedimento, tra l’altro, chiarisce che “non costituiscono di per sé elementi sufficienti per inviare una segnalazione alla UIF o ritenere che la stessa non sia dovuta:

a) la mera decisione di concludere o rifiutare il rapporto o la prestazione, anche da parte del soggetto cui è riferita l’operatività;

 

b) la mera ricezione di una richiesta di informazioni o notizia di attività in corso da parte

dell’Autorità giudiziaria o degli Organi investigativi o di accertamenti di natura fiscale o tributaria;

 

c) la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia o nei sub- indici;

d) il ricorso a operazioni in contante, anche se reiterato e a prescindere dal superamento delle soglie di cui all’articolo 49 del decreto antiriciclaggio”.

 

Come già precisato, i nuovi indicatori dovranno essere applicati a decorrere dal 1° gennaio 2024; da tale data non si applicheranno gli indicatori di anomalia emanati dalla Banca d’Italia con i Provvedimenti del 27 maggio 2009, del 24 agosto 2010 e del 30 gennaio 2013, dal Ministero della Giustizia con Decreto del 16 aprile 2010 e dal Ministero dell’Interno con Decreto del 17 febbraio 2011. 

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