Come è noto, (Ved. News 8 giugno “Revisori dei Conti Enti Locali. Approvate le linee guida”) sono state pubblicate quattro Delibere della Corte dei conti, datate 4 maggio 2023, nel Supplemento Ordinario n. 21 della Gazzetta Ufficiale n.129 del 05 giugno 2023, concernenti l’attività dei revisori dei conti degli enti locali. Al riguardo esaminiamo la Delibera che detta le linee guida e struttura il questionario per la relazione dei revisori sul rendiconto delle regioni e delle province autonome per l’esercizio 2022, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n.266/2005.
Ai sensi del citato art. 1, comma 166 e seguenti, della legge n.266/2005, gli organi di revisione delle regioni e delle province autonome sono tenuti ad inviare alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto, in conformità ai criteri e alle linee guida definite annualmente dalla Corte dei conti.
Le linee guida emanate hanno l’obiettivo di fornire un ausilio per procedere ai controlli sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica e sulla sostenibilità dell’indebitamento.
La rendicontazione sulle modalità di impiego delle risorse e sui risultati conseguiti, effettuata attraverso i documenti di bilancio, è un onere inderogabile connesso alla responsabilità del mandato affidato alla Corte dei conti.
In tale cornice ordinamentale, si colloca il ruolo dell’organo di revisione delle regioni e delle province autonome chiamato a redigere una propria relazione e a compilare un dettagliato questionario che è funzionale agli accertamenti da parte delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti.
Le informazioni acquisite attraverso la relazione-questionario del collegio dei revisori rappresentano, altresì, un “ausilio per l’esercizio delle stesse funzioni della Sezione delle Autonomie, cui spetta riferire al Parlamento in ordine agli andamenti complessivi della finanza regionale”.
Attraverso il questionario devono essere individuate le principali situazioni di criticità finanziaria, con riscontri sulla corretta determinazione del risultato di amministrazione secondo quanto previsto dall’art. 42 del D. Lgs. n. 118/2011, “sull’adeguatezza degli accantonamenti, sulla costruzione del Fondo pluriennale vincolato, sullo stato dell’indebitamento, sulla misura dell’eventuale disavanzo”.
Dal questionario deve emergere anche una valutazione della complessiva affidabilità delle scritture contabili degli enti, supportata dai necessari riscontri relativi alla gestione del Servizio sanitario regionale e al rapporto fra le regioni e le province autonome con i rispettivi organismi partecipati.
Nella Delibera in esame, la struttura del questionario, suddiviso in otto Sezioni, è stata rivista nell’ottica della semplificazione, con lo scopo di ridurre, ove possibile, gli adempimenti dei compilatori. Di seguito elenchiamo le aree di verifica relative alle predette Sezioni.
Sezione I - Domande preliminari
Sezione II - Regolarità della gestione amministrativa e contabile
Sezione III - Gestione contabile. Equilibri. Composizione del disavanzo
Tassa automobilistica. Gestione dei residui attivi e passivi. Fondo di cassa
Sezione IV - Sostenibilità dell'indebitamento e rispetto dei vincoli
Sezione V - Organismi partecipati
Sezione VI - Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
Sezione VII - Servizio sanitario regionale
Sezione VIII - Analisi fondi per eventi sismici del 2016.
Tutte le Sezioni prevedono, in calce, una parte “Note” in cui i compilatori potranno fornire eventuali ulteriori, circostanziate, integrazioni informative rispetto ai singoli quesiti.
Per quel che concerne la relazione del collegio dei revisori dei conti sul rendiconto 2022 delle regioni e province autonome è opportuno far presente che lo schema predisposto è volto ad integrare le informazioni contabili presenti nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all’art. 13 della legge n. 196/2009.
In tale ambito, la Delibera ribadisce la necessità che i revisori dei conti provvedano a registrarsi nel sistema “BDAP - Bilanci armonizzati”, per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell’ente di competenza in esso presenti.