Le iscrizioni e le altre formalità connesse devono essere eseguite con atto pubblico o scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, contratto o provvedimento dell’autorità giudiziaria
Con la risoluzione n. 26 del 14 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni in merito alla registrazione, alla consultazione, alla modifica, al rinnovo e alla cancellazione presso il registro dei pegni non possessori.
Il versamento di quanto dovuto per tali operazioni avviene mediante F24.
L’istituto del pegno mobiliare non possessorio è una nuova forma di garanzia dei crediti relativi all’esercizio dell’impresa che consente all’impresa stessa di continuare ad utilizzare il bene. Affinchè tale garanzia abbia effetto verso terzi e sia dunque a questi opponibile e opponibile nelle procedure esecutive e concorsuali, è necessaria l’iscrizione nel Registro telematico dei pegni mobiliari non possessori tenuto presso l’Agenzia delle entrate.
Le regole sulle operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico delle imprese e le modalità di accesso al registro stesso, sono state stabilite dal decreto Mef, adottato di concerto con il ministro della Giustizia, n. 114/2021, in cui è stato altresì stabilito che ogni formalità, compresa l’iscrizione del pegni deve essere compiuta con atto pubblico o scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, contratto o provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Nel decreto sono stati indicati anche i diritti dovuti per tenere in vita il registro.
Con il provvedimento del 5 aprile scorso prot. n. 120760, l’Agenzia delle entrate ha precisato che i diritti dovuti vanno versati mediante addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate.
Nell’odierna risoluzione si definiscono anche le sanzioni per le irregolarità, che possono essere sanate mediante pagamento di quanto dovuto con modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 9/2020 (per gli atti privati) e dalla risoluzione n. 76/2020 (per gli atti pubblici e le scritture private autenticate).
Inoltre, in tali casi, per permettere il versamento, tramite modello F24, dei diritti di certificazione è stato creato il codice tributo “1572” denominato “Pegno mobiliare non possessorio - Diritti di certificazione”.
I suddetti identificativi trovano posto nella sezione “Erario” del modello F24 esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.
I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 9/2020 n. 76/2020 dovranno essere utilizzati anche per i versamenti dovuti in seguito ad avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle entrate. In tali circostanze, inoltre, per consentire il versamento, tramite modello F24, dei diritti di certificazione la risoluzione delle Entrate indica il codice tributo: “A210” denominato “Pegno mobiliare non possessorio - Diritti di certificazione -somme liquidate dall’ufficio”.
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando, inoltre, nei campi specificatamente denominati, il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati
nell’atto emesso dall’ufficio.
Concludendo, le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono invece versate con il codice tributo già esistente “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.