Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il Decreto del 26 maggio 2023, pubblicato nella G.U. n.159 del 10 luglio 2023, ha stabilito gli importi dovuti dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2023-2024, come contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie cui sono sottoposte.
Il contributo dovuto per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2023/2024, sulla base dei seguenti parametri:
1. numero soci;
2. capitale sottoscritto;
3. fatturato.
Per le società cooperative in genere, si va da un importo minimo di euro 280 euro, per quelle aventi un numero di soci fino a 100, un capitale sottoscritto non superiore a 5.160 euro e un fatturato non superiore a 75.000 euro, ad un massimo di 2.380 euro per quelle aventi un numero di soci superiore a 500, un capitale sottoscritto superiore a 40.000 euro e un fatturato superiore a 2.000.000 di euro.
Il Decreto precisa che per fatturato deve intendersi il “Valore della produzione” di cui alla lettera A) dell’art. 2425 del codice civile; cioè l’ammontare dei ricavi derivanti dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi e le variazioni delle rimanenze nonché degli altri ricavi e proventi.
Nelle cooperative edilizie il fatturato si determina prendendo come riferimento il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore dell’immobile - come rilevato rispettivamente nelle voci “Immobilizzazioni materiali” e “Rimanenze” dello Stato Patrimoniale, di cui allo schema previsto dall’art. 2424 del codice civile - e la voce A del “Valore della produzione” del Conto economico, di cui allo schema previsto dall’art. 2425 del codice civile.
I contributi, come sopra determinati, devono essere aumentati del 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Per le cooperative sociali, di cui all’art. 3 della legge 8 novembre 1991, n.381, la maggiorazione è del 30%.
La maggiorazione del 50% si applica anche alle società cooperative iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio.
Peraltro, come disposto dall’art. 20, comma c) della legge 31 gennaio 1992. n. 59, i contributi, comprensivi degli aumenti sopra indicati, devono essere maggiorati del 10% con riguardo alle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.
Il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo varia da un minimo di 1.980 euro ad un massimo di 6.600 euro.
Sono esonerate dal pagamento del contributo le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che si iscriveranno nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2023.
1 contributi di pertinenza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso che risultano ad esse associate, saranno riscossi con le modalità stabilite dalle associazioni stesse.
Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che aderiscono ad una associazione nazionale di rappresentanza prima del termine stabilito per il versamento del contributo sono tenute a effettuare il versamento all’associazione. Nel caso in cui tale adesione avvenga successivamente al predetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero dello sviluppo economico.
Il termine per il versamento del contributo è fissato in 90 giorni decorrenti dal 10 luglio 2023, data di pubblicazione del Decreto in esame.