Con le risposte ad Interpello n. 379 e 380 dell’11 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della corretta aliquota Iva per la cessione di lettiere per gatti.
Nello specifico, la società Istante ha come oggetto sociale la produzione, vendita, importazione, lavorazione, commercializzazione di prodotti chimici, minerari e/o chimici minerari non metallici. Nell’ambito della sua produzione la società importa e commercializza lettiere per gatti di vario tipo, di composizione differente in base al modello.
Per la commercializzazione di una lettiera con caratteristiche innovative - composta al 100% con fibre vegetali da legno vergine - sono sorte oggettive condizioni di incertezza in merito al trattamento IVA applicabile.
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato un precedente documento di prassi, la Circolare n. 32/E/2010 con il quale aveva fornito specifiche indicazioni in ordine alla trattazione delle istanze di interpello finalizzate all'individuazione della corretta aliquota IVA da applicare alla cessione di beni ricompresi nella Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Con tale documento viene chiarito che è necessario un preliminare accertamento tecnico di competenza dell'Agenzia delle Dogane, teso ad acclarare la composizione e la qualificazione merceologica dei singoli prodotti e successivamente - sulla base di questo accertamento tecnico - l'Agenzia delle entrate fornisce il proprio parere in merito alla corretta aliquota IVA applicabile alla cessione dei beni ricompresi nella citata Tabella A.
Ai sensi del numero 98) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 si applica l'aliquota IVA nella misura ridotta del 10 per cento per le cessioni aventi ad oggetto la ''legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01)''. Tuttavia, con l’articolo 1, comma 73, della legge n. 197/2022, solo per l'anno 2023, anche il pellet di cui al numero 98), della Tab. A, Parte III dell'allegato al d.P.R. n. 633 del 1972, è soggetto ad IVA con applicazione dell'aliquota del 10 %.
Nonostante la classificazione del prodotto in esame "Lettiera per gatti" alla voce doganale 44.01, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione di tale prodotto può fruire dell’aliquota IVA ridotta al 10 per cento solamente se riconducibile tra i prodotti di cui al citato n. 98) (compreso il pellet per l'anno 2023) ovvero se composta principalmente dai prodotti ivi indicati.