La legge n. 742/1969 prevede la c.d. sospensione dei termini processuali nel periodo estivo, cioé dal 1° al 31 agosto. La sospensione vale anche per il processo tributario. Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno.
Premessa - La sospensione feriale dei termini processuali
La sospensione dei termini nel periodo feriale (legge 7 ottobre 1969, n. 742) è un istituto di natura processuale che prevede l'esclusione dei giorni ricompresi tra il 1° e il 31 agosto dal calcolo delle scadenze processuali. In passato la sospensione feriale dei termini processuali operava dal 1 agosto al 15 settembre ma il D.L. n. 132/2014 (legge n. 162/2014), ne ha modificato la durata rendendo la sospensione più breve a partire dal 2015..
Per effetto della sospensione feriale, il termine per il compimento di una determinata attività processuale cessa di decorrere per 31 giorni e riprende soltanto dal 1° settembre; di conseguenza, ai fini della corretta individuazione della scadenza, il tempo eventualmente trascorso prima della sospensione va sommato a quello che inizierà a trascorrere successivamente alla stessa. Se invece il termine avrebbe astrattamente inizio durante il periodo di sospensione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 742/1969, lo stesso inizia a decorrere alla fine di detto periodo.
Finalità della sospensione feriale dei termini
La finalità che ha ispirato la previsione della sospensione feriale dei termini è quella di garantire le parti durante il periodo estivo, tradizionalmente di vacanza, in applicazione del più generale diritto di difesa.
Con la riduzione del periodo di sospensione da quarantacinque a trenta giorni, tale finalità è stata contemperata con quella di smaltire il contenzioso arretrato anche attraverso la contestuale riduzione del periodo di ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari (nonché degli avvocati e dei procuratori dello Stato) così come prevista dal nuovo art. 8-bis della legge n. 97/1979.
La sospensione dei termini processuali non è comunque necessariamente connessa con le ferie dei magistrati.
La sospensione dei termini in materia fiscale
Nello specifico, l’art. 1 della legge n. 742 del 1969, contenente “Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”, dispone che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative sia sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprenda a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Come già anticipato, dove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Questa norma è applicabile anche al processo tributario di cui al D.Lgs. n. 546/1992 (v. artt. 21, 22, 23, 32, 38, comma 3, e 51), con alcune precisazioni.
La sospensione in esame si applica alla notifica dei ricorsi, degli appelli, nonché al ricorso per Cassazione, ed anche ai depositi presso le segreterie (costituzioni in giudizio).
Tuttavia, essa non si applica ai procedimenti relativi alla sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi (v. art. 5 legge n. 742 del 1969).
Con l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, il legislatore ha chiarito che ai 90 giorni previsti per la conclusione della mediazione si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
L’art. 7-quater, comma 18, del D.L. n. 193/2016 (legge n. 223/2016), ha invece disposto che “I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale”.
Non trattandosi di un termine processuale, non è invece soggetto a sospensione quello relativo all’annullamento in autotutela. Come pure la sospensione non riguarda la notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate e le fasi cautelari del processo.