Con il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 10 agosto 2023, n. 40 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso agli aiuti del Fondo Transizione Energetica nel Settore industriale per la compensazione dei costi indiretti delle emissioni di carbonio.
Premessa normativa
Si premette che ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.M. n. 466 del 2021 - di attuazione dell’art. 29, comma 2, del D.lgs. n. 47/2020 - è stato emanato il Decreto Direttoriale n. 40/2023 che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso agli aiuti del Fondo e di valutazione delle stesse, per le imprese che operano in uno dei settori o sottosettori elencati nell'allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04) e che abbiano sostenuto costi indiretti delle emissioni di carbonio tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.
Il D.D. n. 40/2023 del MASE
Come specificato nel Decreto Direttoriale in esame, le imprese interessate posono presentare la domanda e ricevere gli aiuti del Fondo per la Transizione Energetica per compensare i costi indiretti delle emissioni di carbonio nel 2022.
Possono farne richiesta tutte le imprese che operano nei settori individuate dalla comunicazione della Commissione Europea 2020/C 317/04.
Si tratta degli aiuti del Fondo per la Transizione Energetica nel settore industriale, che sono concessi alle imprese che operano in uno dei settori o sottosettori elencati nell’allegato 1 della comunicazione 2020/C 317/04 della Commissione Europea e che abbiano sostenuto costi indiretti delle emissioni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.
Sono i settori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti delle emissioni..
Per rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si intende uno scenario caratterizzato dall’incremento delle emissioni globali di gas a effetto serra nel quale le imprese spostano la produzione al di fuori dell’Unione Europea perché non possono trasferire l’aumento dei costi provocato dall’EU ETS alla propria clientela senza incorrere nella perdita di una quota importante di mercato.
Per poterne beneficare, le imprese devono rispettare, al momento della domanda, tutti i requisiti indicati all’art. 9 del decreto n. 466/2021 del Ministero della Transizione Ecologica, che definisce i criteri, le condizioni e le procedure per l’utilizzo delle risorse del Fondo.
La procedura di domanda per i contributi del Fondo per la transizione energetica è aperta dalla scorso 21 agosto 2023. La richiesta per gli aiuti del Fondo si può presentare fino alla scadenza prevista per le ore 19:00 dell’8 settembre 2023.
Sarà necessario utilizzare l’apposito modello di domanda, disponibile sul sito web del soggetto gestore.
Dal punto di vista pratico, l’istanza deve essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa proponente attraverso una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, e deve essere trasmessa con tutti i relativi allegati tramite PEC al seguente indirizzo: “fondotesi@pec.acquirenteunico.it”.
Gli interessati potranno presentare la domanda di aiuto la cui entità non potrà essere superiore al 75% (85% in precedenza) dei costi indiretti sostenuti per l'Ets fino ad un massimo di 10 milioni per impresa, Tali costi in ogni caso dovranno essere compensati qualora superino l'1,5% del valore aggiunto lordo dell'impresa (l'aiuto non può essere concesso alle aziende in difficoltà).
In caso di contratti di fornitura di energia elettrica che non comprendono alcun costo di Co2 gli aiuti di Stato non verranno concessi.
I beneficiari hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo. Nel caso in cui le risorse non dovessero essere sufficienti i contributi potranno essere concessi in misura proporzionalmente ridotta rispetto all’ammontare dei predetti costi.
Le domande sono ammesse secondo l’ordine cronologico di presentazione delle PEC.
Entro 60 giorni dalla scadenza delle domande saranno comunicati gli esiti delle richieste. Entro i 30 giorni successivi il Ministero adotta il provvedimento di concessione degli aiuti.
Per tutti i dettagli si rinvia al testo del decreto MASE del 10 agosto 2023 e al D.M. n. 466 del 2021.