È stata aggiornata la “Guida” dell’Agenzia delle Entrate riguardante “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche” che contiene anche utili precisazioni sulla compilazione del modello F24, per assolvere l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative ai trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre.
Come è noto, l’articolo 6 del decreto ministeriale del 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo dettagliatamente le modalità e i termini del suo versamento.
Operativamente, al momento della compilazione della fattura elettronica, l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sulla fattura elettronica avviene indicando “SI” nel campo “Bollo virtuale”, contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.
Nell’ottica di fornire ai contribuenti una procedura utile per il corretto pagamento dell’imposta di bollo, l’articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019 ha previsto che l’Agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse, integrati con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta.
Trimestralmente, l’Agenzia delle Entrate elabora le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI). L’esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione nell’area riservata del contribuente, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:
- l’elenco A, che non è modificabile, contiene gli estremi delle fatture elettroniche e dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria;
- l’elenco B, che è modificabile, contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione “SI” prevista nel campo “Bollo virtuale”.
I soggetti interessati, come i contribuenti forfetari che emettono fattura senza l’applicazione dell’IVA, possono verificare di aver correttamente assoggettato le loro fatture all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo, possono confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta.
Nel caso in cui si ritiene che le fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, i soggetti interessati possono non aderire all’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.
Il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all’articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale del 17 giugno 2014 e ben evidenziate nella tabella contenuta nella “Guida”.
Il pagamento deve essere eseguito indicando nell’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale sarà addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.
Nel caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso.
In alternativa, il contribuente può versare l’importo dovuto tramite modello F24, da presentare comunque in modalità telematica. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi
La “Guida” tiene conto, altresì, dell’aggiornamento del 29 marzo 2023 delle specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021.