L’Inps, con mess. n. 3901 del 2023 fornisce chiarimenti sul Decreto interministeriale del 29 settembre 2023, di modifica del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, e successive modificazioni, istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.
Il Decreto interministeriale del 29 settembre 2023 adegua, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, e successive modificazioni, istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (di seguito, anche Fondo), alla novellata disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni. Pertanto, il Fondo è ora riservato ai datori di lavoro esercenti servizi ambientali che fanno parte di settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del decreto legislativo n. 148/2015 e che occupano almeno un dipendente (prima era riservato ai datori di lavoro che occupavano mediamente più di 5 dipendenti). Di conseguenza, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento sono ricompresi nelle tutele garantite dal Fondo e possono utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, domande di Assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 27 ottobre 2023.
L’Inps, con mess. n. 3901 del 2023, precisa che, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 29 settembre 2023 (novembre 2023), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo servizi ambientali e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo. Dalla mensilità di competenza novembre 2023, pertanto, i datori di lavoro, come sopra individuati, saranno tenuti a versare al Fondo in oggetto il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.