Con la Risposta a interpello 10 novembre 2023, n. 457, l’Agenzia fornisce chiarimenti in tema di assegnazione agevolata dei beni ai soci, relativamente a un contratto a favore di terzo privo della qualifica di socio.
L’interpello
Nel caso in esame, la società istante propone interpello in ordine all'interpretazione delle disposizioni concernenti l'assegnazione agevolata dei beni ai soci di cui all'art. 1, commi 100 e ss., della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).
In particolare, l'istante intende assegnare a tre soci (tali alla data del 30 settembre 2022) parte degli immobili di sua proprietà diversi da quelli strumentali.
La società specifica che, nell'atto di assegnazione, una parte dei beni (immobili) verrebbe assegnata a uno dei soci, il quale intende avvalersi dello schema contrattuale del contratto a favore di terzi di cui all'art. 1411 c.c., indicando come beneficiario un soggetto terzo estraneo alla compagine sociale (e che, pertanto, non rivestiva la qualifica di socio alla data del 30 settembre 2022).
Ciò posto, la società chiede se la disciplina dell'assegnazione agevolata ai soci possa trovare applicazione anche al caso rappresentato.
La normativa
Si premette in breve che l’art. 1, commi 100 e ss., della legge di Bilancio 2023 prevede un regime fiscale agevolato che consente l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci dei beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e dei beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
L'agevolazione in questione si traduce nella facoltà per le società interessate, al ricorrere delle indicate condizioni, di assegnare o cedere determinati beni ai loro soci ovvero di trasformarsi in società semplici, mediante l'assolvimento tra l'altro di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRES) e dell'IRAP (comma 101) e l'applicazione delle aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili ridotte della metà e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (comma 104).
Soluzione delle Entrate
Con la Risposta in oggetto, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la suddetta disciplina si applica alle cessioni, assegnazioni o trasformazioni in società semplice che avranno luogo entro il 30 novembre 2023.
I vantaggi fiscali derivanti dal regime agevolato consistono:
- nella possibilità di applicare un’imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi e dell’IRAP) pari all’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati/ceduti ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;
- nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate;
- nella possibilità di scegliere se, ai fini della determinazione della plusvalenza, si intende fare riferimento al valore normale oppure al valore catastale, da contrapporre al costo fiscalmente riconosciuto del bene;
- nella riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro e nell’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali.
Le suddette agevolazioni sono concesse a condizione che i soci assegnatari siano iscritti nel libro soci alla data del 30 settembre 2022, oppure vengano iscritti entro il 31 gennaio 2023, per effetto di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.
Lo schema contrattuale in questione presuppone la presenza di due parti contrattuali che assumono reciproche obbligazioni e di un terzo beneficiario, che non interviene come parte nel contratto e che diventa titolare del diritto per effetto della semplice stipulazione del contratto, senza che sia necessaria la sua accettazione, la quale è invece essenziale ai fini di rendere irrevocabile l’attribuzione del diritto di cui trattasi.
Ciò premesso, l’Agenzia Entrate chiarisce che la norma agevolativa di cui trattasi presuppone che il soggetto nei confronti del quale la società può procedere all’assegnazione agevolata dei beni (ossia, il beneficiario diretto di tale assegnazione), debba necessariamente rivestire la qualifica di socio della stessa alla data indicata.
Nel caso in esame si riscontra un difetto del requisito soggettivo, in quanto il beneficiario diretto dell’assegnazione risulta essere un soggetto terzo estraneo alla compagine sociale e, pertanto, non può trovare applicazione la disciplina dell’assegnazione agevolata al socio.