Con la Risposta a interpello 15 dicembre 2023, n. 476, l’Agenzia delle Entrate si è occupata della tassazione dell’indennità di esproprio e della collegata “indennità di deprezzamento” dell’area non espropriata, chiarendo che in una procedura di esproprio finalizzata alla costruzione di un'autostrada l'indennità corrisposta per la privazione del bene deve essere assoggettata a imposizione.
Il quesito
Nel caso di specie, l’istante - comproprietario, insieme ad un'altra persona fisica, di un immobile con aree pertinenziali, interessato da una procedura ablativa con atti di parziale esproprio e occupazione per la realizzazione di un collegamento autostradale ed opere ad esso connesse - fa presente che le somme ricevute dall’ente pubblico per la procedura necessaria a realizzare un collegamento autostradale erano composte dalle seguenti voci:
- ''indennità di esproprio'' dell'area edificabile;
- “indennità per deprezzamento'' residuo dell'area non espropriata;
- ''indennità di occupazione temporanea'';
- “indennità di occupazione d'urgenza''.
L’istante ritiene quindi che la quota riferibile al deprezzamento della parte di terreno non espropriata non debba essere assoggettata alla ritenuta nella misura del 20% a titolo di imposta ai sensi dell'art. 35 del TUEPU (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. n. 327/2001), applicata alle altre voci.
Premessa normativa
Si premette che l’art. 35, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 (TUEPU) dispone che si applica l’art. 81, comma 1, let. b) del TUIR, qualora sia corrisposta a chi non eserciti un’impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un’opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.
Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del 20%, a titolo di imposta.
Soluzione delle Entrate
Nella Risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate risolve negativamente il quesito prospettato, manifestando diverso avviso rispetto a quanto ritenuto dall’istante.
Nello specifico, l’Agenzia Entrate chiarisce che l’assoggettamento a tassazione delle indennità di esproprio è subordinato alla verifica della collocazione del terreno oggetto del procedimento espropriativo in una delle zone omogenee richiamate dalla norma a nulla rilevando, invece, se sia suscettibile di edificabilità.
L’art. 33 del TUEPU prevede, poi, che nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore.
Inolttre, l’Agenzia rileva che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 6926/2016, n. 20241/2016 e n. 4264/2021), negli espropri per pubblica utilità non sono concepibili due distinti crediti per il soggetto, l'uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro in qualità di risarcimento per il deprezzamento della porzione residuale di terreno. La prima quota infatti è inclusa e legata alla prima essendo entrambe riferibili a una diminuzione patrimoniale subita dal proprietario (in tal senso v. anche la risposta all’interpello n. 669/2021).
In conclusione, petanto, l’Agenzia Entrate ritiene che anche il deprezzamento per l'area non espropriata vada tassato applicando la ritenuta nella misura del 20%.
Resta fermo che l’istante potrà optare con la dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto, considerando l’indennizzo come plusvalenza di cui all’art. 67, comma 1, let. b), del TUIR