Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 300 è stata pubblicata la Legge 27 dicembre 2023 n. 206 dove all’articolo 25 e seguenti vengono definite le “imprese culturali e creative”. Tale legge è collegata alla Legge 30 dicembre n. 2023 n. 213 (legge di bilancio 2024).
Le imprese culturali e creative (ICC) sono costituite dai lavoratori autonomi e dagli enti, compresi quelli disciplinati dal libro V del Codice civile, che indipendentemente dalla loro forma giuridica:
- svolgono attività stabile e continuativa con sede
o in Italia,
o in uno degli Stati membri dell’Ue,
o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo,
a condizione che siano soggetti passivi di imposta in Italia;
- svolgono in via esclusiva o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali;
- svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all’ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.
Con riferimento agli enti non commerciali, sono considerate ICC
- gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa ai sensi dell’art. 11, comma 2 dlgs n. 117/2017,
- le imprese sociali,
- le associazioni e fondazioni che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività prima indicate.
Per beni culturali sono da intendersi i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Per attività e prodotti culturali sono da intendersi i beni, i servizi, le opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ossia il 11 gennaio 2023, il Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy emanerà un decreto dove verranno sono definite le modalità e le condizioni del riconoscimento della qualifica di Icc nonché le ipotesi di revoca.
Dal canto loro, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono ad istituire una sezione apposita nel registro delle imprese dove iscrivere le Icc ed annualmente trasmettono al Ministero della Cultura l’elenco delle Icc iscritte.
Le imprese culturali e creative hanno facoltà di introdurre nella propria denominazione sociale la dicitura di “impresa culturale e creativa” anche attraverso l’acronico “ICC” e utilizzare tale denominazione anche nella loro documentazione e nelle comunicazioni sociali.
L’articolo 26 della Legge istituisce presso il Ministro della Cultura, l’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale: l’iscrizione in questo albo comporta anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale (San) del Ministero della Cultura. La registrazione nel portale ha lo scopo di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in particolar modo delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nell’apposito registro istituito ai sensi del codice della proprietà industriale D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, valorizzando le imprese culturali e creative.
Al fine di promuovere e valorizzare il made in Italy e di rendere maggiormente competitivo il settore culturale e creativo, all’articolo 29 della Legge è previsto uno stanziamento di 3 milioni di euro per ogni anno dal 2024 al 2033 per la concessione da parte del Ministero della Cultura di contributi a favore delle Icc. Ovviamente Le condizioni, i termini e le modalità per la concessione di tali contributi dovranno essere definiti con apposito decreto emesso dal Ministro della Cultura, adottato di concerto sia con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy sia con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Al fine di definire le modalità organizzative e di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti e di incentivare i percorsi di formazione finanziaria e gestionale, l’articolo 30 della Legge prevede inoltre che ogni tre anni, venga adottato un “Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative” da parte del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ed anche con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.