A gennaio 2024, per i lavoratori delle aziende di autostrade e trafori, sono previste importanti novità.
Le novità di febbraio
L’accordo di rinnovo 18 luglio 2023, con vigenza contrattuale 18 luglio 2023/30 giugno 2025, si applica ai dipendenti da imprese esercenti l’attività di gestione delle infrastrutture viarie a pedaggio, delle attività e dei servizi connessi a supporto, dei sistemi di viabilità integrata.
Nell’accordo in esame, per gennaio 2024, sono previste importanti novità:
a) Minimi retributivi
Livello |
Paga Base |
A |
€ 2875,09 |
A1 |
€ 2569,25 |
B |
€ 2263,35 |
B1 |
€ 2067,65 |
C |
€ 1810,7 |
C1 |
€ 1651,67 |
D |
€ 1223,43 |
a) Welfare contrattuale: le Parti convengono di assegnare alla contrattazione di secondo livello l’importo di € 30 per dodici mensilità in favore di ciascun lavoratore in forza a tempo indeterminato per l’anno 2024 ed € 30 per dodici mensilità per l’anno 2025, da destinare a forme di welfare ai sensi delle normative di legge vigenti. Conseguentemente le Parti al secondo livello dovranno congiuntamente individuare le modalità ritenute più attinenti alla singola realtà aziendale. In caso di mancata definizione la somma dovrà essere versata al Fondo di Previdenza Complementare di riferimento. Gli importi forfettari di cui sopra non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti contrattuali e di legge, né ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto. I valori economici di cui sopra avranno carattere di continuità anche successivamente alla scadenza contrattuale. A tale scopo, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale le Parti, anche in funzione dell’evoluzione della legislazione vigente in materia, valuteranno le modalità di corresponsione di detti importi ad oggi destinati al welfare aziendale;
b) Permessi: a decorrere dall’1.1.2024, in occasione della nascita di un figlio o dall’ingresso di un minore in famiglia o in Italia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale, il dipendente potrà usufruire di ulteriori 2 giornate di permesso retribuito per paternità, da utilizzare, anche in via non continuativa, entro il quinto mese dall’evento. I predetti permessi si intendono aggiuntivi a quelli previsti dalle disposizioni di legge vigenti, da godersi obbligatoriamente;
c) Contratto a tempo parziale: a far data dall’1.1.2024 la lett. “b” della Nota a verbale in calce all’art. 3 del C.C.N.L. 16.12.2019 è così sostituita: Al compimento del tredicesimo anno di anzianità, i lavoratori con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto per i quali sia prevista la prestazione in tutte le domeniche potranno richiedere di non effettuare la prestazione in una delle domeniche ricadenti nel mese; tale giornata sarà stabilita dall’Azienda e comunicata nel turno mensile; i lavoratori interessati dovranno conseguentemente effettuare una prestazione sostitutiva, nell’ambito dello stesso mese, nel giorno e con l’orario che l’Azienda provvederà a comunicare con un preavviso di almeno 7 giorni. La richiesta, che sarà formulata per iscritto, avrà validità quadrimestrale e si intenderà confermata per analogo periodo, salvo revoca da parte del lavoratore, che dovrà essere comunicata con un preavviso di un mese rispetto alla scadenza di ciascun periodo. Quanto sopra previsto non trova applicazione qualora, prima dell’affissione del turno, siano già state assegnate ferie corrispondenti con la domenica. Le previsioni di cui alle precedenti lett. a) e b) non configurano fattispecie di clausole elastiche. Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore in essere”;
d) Aggiornamento Importo differenziato della retribuzione (I.D.R. 2021): con decorrenza 1/1/2024, l'importo differenziato della retribuzione (I.D.R. 2021) viene erogato esclusivamente per 14 mensilità ed è considerato utile ai fini del T.F.R., ferma rimanendo l’esclusione dei riflessi sugli altri istituti contrattuali e di legge.
LIV |
IMPORTO |
A |
€ 39,70 |
A1 |
€ 35,47 |
B |
€ 31,25 |
B1 |
€ 28,55 |
C |
€ 25,00 |
C1 |
€ 22,80 |
D |
€ 16,89 |